Pubblicita'
www.cellularitalia.com
      www.cellularitalia.com  Segui CellularItalia su Twitter Segui CellularItalia su Facebook 

Agcom: su tariffe roaming atto d'indirizzo per i gestori tlc
Relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2015/2120


8 giugno 2016 – L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, oltre alla diffida nei confronti dei gestori TIM e WIND, ritenuta necessaria l’individuazione di criteri a presidio degli interessi dei consumatori ha emanato un atto di indirizzo al fine di agevolare una piena ed uniforme applicazione delle disposizioni del Regolamento roaming nel periodo transitorio (30 aprile 2016 – 14 giugno 2017).
Tale atto, a cui tutti i gestori dovranno obbligatoriamente attenersi, prevede:
Art.1 - Obblighi dei fornitori nel periodo transitorio
1. I fornitori di servizi roaming regolamentati sono tenuti, nei termini di cui in premessa, a dare immediata esecuzione alle disposizioni di cui agli articoli 6-sexies, 6-septies e 14 del Regolamento (UE) n. 2012/531 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, così come modificato dal regolamento n. 2015/2120, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.
Pubblicità

Art.2 - Regolamentazione del prezzo di roaming al dettaglio
1. I fornitori di servizi roaming al dettaglio garantiscono all’utente l'applicazione di una tariffa base che prevede che gli eventuali sovrapprezzi rispetto alla tariffa nazionale - applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi di dati in roaming regolamentati - non superino le tariffe massime all’ingrosso previste rispettivamente all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1 del Regolamento 531/2012.
(Il valore del sovrapprezzo massimo applicabile corrisponde, per ciascun servizio, ai valori dei wholesale caps, che sono attualmente pari a 5 centesimi al minuto per chiamate in uscita, 2 centesimi per SMS e 5 centesimi per MB. I prezzi si intendono IVA esclusa).
2. La tariffa base di roaming al dettaglio di cui al comma precedente, pari alla somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming regolamentati non può superare l’importo, rispettivamente, di 0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato.
3. In caso di offerta nazionale a pacchetto a tariffa fissa al traffico consumato in roaming all'interno del pacchetto si applicherà il primo sovrapprezzo di cui al comma 1 e il relativo tetto massimo di cui al comma 2.
Art.3 - Tutela del consumatore e trasparenza
1. L'offerta di servizi roaming al dettaglio a tariffa fissa periodica può essere alternativa alla tariffa base di cui all'art. 2 ma non può costituire l'unico piano tariffario disponibile per i consumatori.
2. Il consumatore deve aderire espressamente all'offerta alternativa tramite esplicito consenso. In caso di non adesione si applica automaticamente la tariffa base (di salvaguardia) a tutte le offerte in vigore.
3. I fornitori di servizi di roaming al dettaglio sono tenuti a fornire ai consumatori informazioni esaurienti e complete sulla tariffa base e sulle tariffe alternative offerte al momento della sottoscrizione dell'abbonamento.
4. I fornitori di servizi di roaming al dettaglio forniscono tempestiva informativa ai propri clienti in roaming che si recano in un Paese dell'UE sulle tariffe applicabili (base e alternative); aggiornano senza indebito ritardo i propri clienti in roaming sulle tariffe applicabili ad ogni variazione delle stesse; inviano a intervalli ragionevoli un richiamo a tutti i clienti che abbiano optato per tariffe diverse dalle nuove offerte.
5. Il cliente deve essere pienamente informato circa la possibilità di poter recedere senza oneri e in qualsiasi momento da un'offerta alternativa a favore di quella base o di un'eventuale altra offerta alternativa.
Art.4 - Disposizioni finali
1. L’Autorità, nell’ambito della propria competenza, uniformerà la propria attività di vigilanza in materia al rispetto delle norme e dei princìpi richiamati.

- Testo Completo "Delibera n. 224/16/CONS" (da sito AGCOM)




Indietro
Home









Pubblicità








Copyright © 1999-2024 CellularItalia - Tutti i diritti riservati