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Telecom Italia: attivazione e subentro linea telefonica
Dal 20 novembre 2008

  • Telecom Italia: attivazione e subentro linea telefonica
    Telecom Italia informa che, a partire dal 20 novembre 2008, sono state rese operative le modifiche introdotte nelle Condizioni Generali di Abbonamento a seguito degli impegni assunti da Telecom Italia ed accettati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad Agosto 2008, in relazione alle nuove richieste di attivazione della linea telefonica e di subentro.
    - In relazione agli impegni assunti da Telecom Italia nell’ambito del procedimento istruttorio Antitrust A398 su morosità pregresse, l’attivazione di una nuova linea potrà essere subordinata al pagamento dei Conti Telecom Italia insoluti se la richiesta è presentata da un soggetto con morosità pendenti vs. Telecom Italia.
    - Per le richieste di subentro viene chiarito maggiormente che sono in carico al cliente subentrante tutti i crediti e gli eventuali debiti derivanti dal rapporto contrattuale comprese pertanto le morosità pregresse se presenti.

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  • Novità articoli "Condizioni Generali di Abbonamento"
    Nuova formulazione degli articoli delle Condizioni Generali di Abbonamento interessati dalla modifica:
    Articolo 5 - Nuove attivazioni del Servizio nel caso di Cliente con morosità pendenti
    Nel caso di nuova richiesta di abbonamento da parte di Cliente moroso, Telecom Italia può subordinare il perfezionamento del nuovo abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute.
    Articolo 24 - Subentro
    1. Il cambiamento della persona fisica o giuridica, impresa, ente o associazione, a cui l’abbonamento è intestato è soggetto al pagamento dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.
    2. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio del titolare di impresa.
    3. Il subentrante, in qualità di cessionario del contratto di abbonamento, assume la medesima posizione giuridica del precedente intestatario, succedendo in tutti i crediti ed accollandosi tutti i debiti derivanti dal rapporto contrattuale, ivi inclusi eventuali debiti inerenti a prestazioni già eseguite.
    Articolo 25 - Trasloco (comma 4)
    4. In caso di morosità del Cliente, Telecom Italia non effettuerà il trasloco fino a quando il Cliente stesso non avrà provveduto a sanare la morosità pendente, come previsto nel precedente articolo 5.

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