ESTRATTO
DALLA G.U. del 01-02-2007 (Capo I art. 1-5 + art. 15)
Gazzetta Ufficiale N. 26 del 1 Febbraio 2007
DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2007, n.7
Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo, lettere
e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere ostacoli allo sviluppo
economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei consumatori;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire per
rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la crescita della
competitivita' del sistema produttivo nazionale, assicurando il rispetto dei principi
comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo
economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica
istruzione e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri
per gli affari regionali e le autonomie locali, dei trasporti, per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture,
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
CAPO I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso dai
contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire
ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi
del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato,
e' vietata, da parte degli operatori della telefonia mobile, l'applicazione di
costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat
o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto,
nonche' la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato.
Ogni eventuale clausola difforme e' nulla ai sensi dell'articolo 1418 del codice
civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni
entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare
tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico, al fine
di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive
e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo
presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze
tecniche e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono
imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi
sono nulle, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni
del presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata
in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita' attuative
delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni.
Art.
2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale
e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel
settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato
livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della rete stradale
e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita'
esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonche' gli
strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in
forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti
di distribuzione dei carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale
e delle strade statali di primaria importanza, con conseguente onere informativo
dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.
2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti
di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione
del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per
il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione
di strumenti di informazione di pubblica utilita' e la sottoscrizione di convenzioni
con emittenti e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe
aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi
costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti
sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti
l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero
riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli
di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalita' di prenotazione, se non
chiaramente indicati nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono
sanzionati quali pubblicita' ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve
figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile secondo
modalita' non meno visibili di quelle indicanti la quantita' del prodotto ed in
un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore.».
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma 1 si adeguano
alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano
alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze relative a tutti
i rami danni, a decorrere dal termine previsto dal medesimo articolo.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «4-bis.
L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto,
anche aggiuntivo al precedente, con le formule di cui all'articolo 133, a prescindere
dalla contestuale vigenza di un'altra polizza, non puo' assegnare al contraente
una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo
attestato di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione
non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato
l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile
principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno
e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile
accertare la responsabilita' principale, la stessa si computa pro quota in relazione
al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe
a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe
di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario
completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati
forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo,
anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare
le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio
profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha
facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di
sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle
ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva la facolta' degli operatori
di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
entro i successivi sessanta giorni.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Rutelli, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Bonino, Ministro per le politiche europee
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Bianchi, Ministro dei trasporti
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella