Privacy:
nuove regole sicurezza dei dati in rete e nelle Tlc
In caso di distruzione o perdita dei dati personali società
telefoniche e Internet provider avranno l'obbligo di avvisare gli utenti
2 agosto 2012 –
Società telefoniche e Internet provider dovranno assicurare la massima
protezione ai dati personali
perché tra i loro nuovi obblighi ci sarà quello di avvisare gli
utenti dei casi più gravi di violazioni ai loro data base che dovessero
comportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati.
In attuazione della
direttiva europea in materia di sicurezza e privacy nel settore delle comunicazioni
elettroniche, di recente recepita dall'Italia, il Garante per la privacy ha fissato
un primo quadro di regole in base alle quali le società di tlc e i fornitori
di servizi di accesso a Internet saranno tenuti a comunicare, oltre che alla stessa
Autorità, anche agli utenti le "violazioni di dati personali"
("data breaches") che i loro data base dovessero subire a seguito di
attacchi informatici, o di eventi avversi, quali incendi o altre calamità.
Le Linee guida adottate
dal Garante stabiliscono chi deve adempiere all'obbligo di comunicare, in quali
casi scatta l'obbligo di avvisare gli utenti, le misure di sicurezza tecniche
e organizzative da mettere in atto per avvisare l'Autorità e gli utenti
di un avvenuto "data breach", i tempi e i contenuti della comunicazione.
Al fine di armonizzare
le procedure e le modalità di notifica, l'Autorità ha comunque deciso
di avviare una consultazione pubblica (con pubblicazione sulla G.U.), per acquisire
da parte delle società telefoniche e degli Isp elementi utili a valutare
l'adeguatezza delle misure individuate.
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Ecco in sintesi i punti principali
delle Linee guida del Garante.
Chi deve comunicare le violazioni
- L'obbligo di comunicare le violazione di dati personali spetta esclusivamente
ai fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet. L'adempimento non
riguarda quindi le reti aziendali, gli Internet point (che si limitano a mettere
a disposizione dei clienti i terminali per la navigazione), i motori di ricerca,
i siti Internet che diffondono contenuti.
La comunicazione al Garante
- La comunicazione della violazione dovrà avvenire in maniera tempestiva:
entro 24 ore dalla scoperta dell'evento, aziende tlc e Internet provider dovranno
fornire le informazioni per consentire una prima valutazione dell'entità
della violazione (tipologia dei dati coinvolti, descrizione dei sistemi di elaborazione,
indicazione del luogo dove è avvenuta la violazione). Aziende telefoniche
o internet provider avranno 3 giorni di tempo per una descrizione più dettagliata.
Per agevolare l'adempimento il Garante ha predisposto un modello di comunicazione(*)
disponibile on line sul suo sito (www.garanteprivacy.it)
- All'esito delle verifiche, i provider dovranno comunicare al Garante le modalità
con le quali hanno posto rimedio alla violazione e le misure adottate per prevenirne
di nuove.
La comunicazione agli utenti
- Nei casi più gravi, oltre al Garante, le società telefoniche e
gli Isp avranno l'obbligo di informare anche ciascun utente delle violazioni di
dati personali subite. I criteri per la comunicazione dovranno basarsi sul grado
di pregiudizio che la perdita o la distruzione dei dati può comportare
(furto di identità, danno fisico, danno alla reputazione), sulla "attualità"
dei dati (dati più recenti possono rivelarsi più interessanti per
i malintenzionati), sulla qualità dei dati (finanziari, sanitari, giudiziari
etc.), sulla quantità dei dati coinvolti.
- La comunicazione agli utenti deve avvenire al massimo entro 3 giorni dalla violazione
e non è dovuta se si dimostra di aver utilizzato misure di sicurezza e
sistemi di cifratura e di anonimizzazione che rendono inintelligibili i dati.
I controlli del Garante
- Per consentire l'attività di accertamento del Garante, i provider dovranno
tenere un inventario costantemente aggiornato delle violazioni subite che dia
conto delle circostanze in cui queste si sono verificate, le conseguenze che hanno
avuto e i provvedimenti adottati a seguito del loro verificarsi.
Le sanzioni
- Non comunicare al Garante la violazione dei dati personali o provvedere in ritardo
espone a una sanzione amministrativa che va da 25mila a 150mila euro. Stesso discorso
per la omessa o mancata comunicazione agli interessati, siano essi soggetti pubblici,
privati o persone fisiche: qui la sanzione prevista va da 150 euro a 1000 euro
per ogni società o persona interessata. La mancata tenuta dell'inventario
aggiornato è punita con la sanzione da 20mila a 120mila euro.