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Agcom: regolamento 'modem libero' per accesso Internet
Approvato
regolamento sulla libertà di scelta delle apparecchiature terminali per
l’accesso ad internet
2 agosto 2018 –
Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha
approvato le misure attuative del regolamento europeo riguardante l’accesso
ad una rete Internet aperta, con specifico riferimento alla libertà
di scelta delle apparecchiature terminali utilizzate per l’accesso
da postazione fissa.
Le misure si inseriscono nel quadro normativo in materia di concorrenza sui mercati
delle apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche e di armonizzazione
delle regole relative alla messa a disposizione commerciale secondo i requisiti
tecnici e di conformità delle apparecchiature previste dal diritto europeo.
Al fine di consentire scelte consapevoli e informate, nonché di tutelare
i consumatori finali, la decisione dell’Autorità delinea gli
elementi essenziali e il dettaglio dei prezzi e delle modalità di vendita
dei terminali e dei servizi collegati ricadenti sui fornitori di servizi di accesso
alla rete, in base a quanto previsto agli articoli 70 e 71 del Codice delle comunicazioni
elettroniche. Il provvedimento, relatore Antonio Nicita, è frutto di una
estesa consultazione pubblica che ha coinvolto tutti i principali operatori che
forniscono connettività, le associazioni di categoria in ambito industriale,
artigianale, manifatturiero e del commercio al dettaglio, associazioni a carattere
civico e consumeristico, e ha visto anche singoli utenti partecipare con i propri
contributi.
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- Con la delibera 348/18/CONS
l’Autorità ha dunque confermato il diritto degli utenti di
scegliere liberamente i terminali di accesso ad Internet da postazione fissa,
fissando al contempo specifici obblighi sugli operatori, finalizzati a garantire
scelte consapevoli e informate da parte dei consumatori finali. Dal punto di vista
tecnico, gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi
di comunicazione accessibili al pubblico non potranno rifiutare di collegare apparecchiature
terminali alla propria rete se l'apparecchiatura scelta dall’utente soddisfa
i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre
all’utente oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero discriminarne
la qualità dei servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento
ad un’apparecchiatura terminale di propria scelta. A tale fine, i fornitori
di accesso alla rete dovranno fornire ai propri clienti, attraverso i canali di
assistenza, informazioni adeguate per la corretta e semplificata attestazione
delle funzionalità di connessione e la semplice configurazione degli apparati
terminal, sostitutivi o integrativi, di propria scelta. Eventuali motivate restrizioni
da parte degli operatori dovranno essere approvate dall’Autorità.
- I
contratti stipulati con gli operatori non possono contenere condizioni
(prezzo, volumi di dati o velocità, o altre pratiche commerciali) che limitino
il diritto degli utenti finali ad utilizzare tali terminali. Si stabiliscono quindi
precisi obblighi a tutela della libertà di scelta che comportano specifiche
misure sia di trasparenza contrattuale che di tipo tecnico. Qualora gli operatori
offrano il terminale in abbinamento con servizi di connettività ne devono
specificare chiaramente le condizioni di fornitura nonché garantire che
il consumatore possa scegliere un proprio terminale fornendo tutte le specifiche
necessarie al suo funzionamento.
- In particolare, nel caso vi sia una cessione a titolo oneroso, gli operatori
dovranno indicare trasparentemente eventuali costi di installazione, il numero
e il valore delle rate di noleggio e le condizioni di riscatto della proprietà
del terminale. Qualora invece il terminale sia fornito a titolo gratuito, il consumatore
dovrà poter conoscere le condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate
a tale fornitura e ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali
relative al servizio di accesso ad Internet rispetto all’uso del terminale
e i servizi correlati. Inoltre nel caso di recesso, la mancata restituzione di
un’apparecchiatura terminale non utilizzata dall’utente, ancorché
ceduta a titolo non oneroso, non dovrà generare oneri aggiuntivi per l’utente.
“Con questa misura - ha sottolineato Nicita – l’Autorità
specifica le misure di trasparenza e di interoperabilità necessarie per
garantire l’accesso ad un Internet aperta, come definita dal legislatore
europeo, coniugando due libertà economiche che vanno salvaguardate: quella
della libera scelta dell’utente dell’apparecchiatura terminale e quella
commerciale dell’impresa anche attraverso offerte abbinate”. Il pacchetto
di misure adottato, ha spiegato Nicita, contribuirà a rafforzare la libera
e consapevole scelta dei consumatori italiani e la creazione di un ecosistema
competitivo, favorevole all’innovazione tecnologica, sia in termini di servizi
di connettività più performanti che di sviluppo di apparecchi terminali
più evoluti e rispondenti alle necessità dei cittadini”.
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