Garante
Privacy: sanzione a TIM per Telemarketing irregolare
Oltre 27 mln di euro di sanzione
per numerosi trattamenti illeciti di dati legati all’attività di
marketing
3 febbraio 2020–
Il Garante per
la privacy ha irrogato a TIM Spa una sanzione
di 27.802.946 euro per numerosi trattamenti illeciti di dati legati
all’attività di marketing. Le violazioni hanno interessato
nel complesso alcuni milioni di persone.
- Dal gennaio 2017 ai
primi mesi del 2019, sono pervenute all’Autorità
centinaia di segnalazioni relative, in particolare, alla ricezione di chiamate
promozionali indesiderate effettuate senza consenso o nonostante l’iscrizione
delle utenze telefoniche nel Registro pubblico delle opposizioni, oppure ancora
malgrado il fatto che le persone contattate avessero espresso alla società
la volontà di non ricevere telefonate promozionali. Irregolarità
nel trattamento dei dati venivano lamentate anche nell’ambito dell’offerta
di concorsi a premi e nella modulistica sottoposta agli utenti da Tim.
- Dalla complessa attività
istruttoria che ne è derivata, svolta anche con il contributo del Nucleo
Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, sono
emerse numerose e gravi violazioni della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.
- Tim ha dimostrato
di non avere sufficiente contezza di fondamentali aspetti dei trattamenti di dati
effettuati (accountability).
- Tra i milioni di telefonate
promozionali effettuate in sei mesi nei confronti di “non clienti”
l’Autorità ha accertato che le società di call center incaricate
da Tim hanno, in molti casi, contattato gli interessati senza il loro consenso.
Una persona è stata chiamata 155 volte in un mese. In circa duecentomila
casi, sono state contattate anche numerazioni “fuori lista”, cioè
non presenti negli elenchi delle persone contattabili di Tim. Sono state rilevate
poi altre condotte illecite come l’assenza di controllo da parte della società
sull’operato di alcuni call center; l’errata gestione e il mancato
aggiornamento delle black list dove vengono registrate le persone che non vogliono
ricevere pubblicità; l’acquisizione obbligata del consenso a fini
promozionali per poter aderire al programma “Tim Party” con
i suoi sconti e premi.
Pubblicità
- Nella
gestione di alcune app destinate alla clientela, inoltre, sono state fornite
informazioni non corrette e non trasparenti sul trattamento dei dati e sono state
adottate modalità di acquisizione del consenso non valide.In alcuni casi
è stata utilizzata modulistica cartacea con richiesta di un unico consenso
per diverse finalità, inclusa quella di marketing.
- La
gestione dei data breach non è poi risultata efficiente, così
come inadeguate sono risultate l’implementazione e la gestione da parte
della Società dei sistemi che trattano dati personali (con violazione del
principio di privacy by design). Disallineamenti sono emersi tra le black list
di Tim e quelle dei call center incaricati, così come per le registrazioni
audio dei contratti stipulati telefonicamente (verbal order). Le utenze di clienti
di altri operatori, detenute da Tim in quanto gestore delle Reti, sono state conservate
per un tempo superiore ai limiti di legge e inserite, senza il consenso degli
interessati, in alcune campagne promozionali.
- Oltre alla sanzione,
l’Autorità ha imposto a Tim 20 misure correttive, tra divieti
e prescrizioni. In particolare, ha vietato a Tim l’uso dei dati a fini di
marketing di chi aveva espresso ai call center il proprio diniego a ricevere telefonate
promozionali, dei soggetti presenti in black list e dei “non clienti”
che non avevano dato il consenso.
- La
società non potrà più utilizzare neanche i dati della clientela
raccolti mediante le app “My Tim”, “Tim Personal”
e “Tim Smart Kid” per finalità diverse dall’erogazione
dei servizi senza un consenso libero e specifico.
- Fra le prescrizioni,
il Garante ha ingiunto a Tim di verificare la consistenza delle black list utilizzate
e di acquisire tempestivamente quelle eventualmente formate dai call center per
riversarle nella propria black list. Tim dovrà inoltre rivedere il programma
“Tim Party” e consentire l’accesso dei clienti a sconti e concorsi
a premi eliminando il consenso obbligato al marketing.
- L’azienda dovrà anche verificare la procedura per l’attivazione
di tutte le app, specificare sempre, con linguaggio chiaro e comprensibile, i
trattamenti svolti con l’indicazione delle finalità perseguite e
delle modalità di trattamento utilizzate, nonché acquisire un valido
consenso. La Società dovrà inoltre implementare le misure tecniche
ed organizzative relative alla gestione delle istanze di esercizio dei diritti
degli interessati e rafforzare le misure volte ad assicurare la qualità,
l’esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati personali trattati dai
diversi sistemi della società.
- Le
misure e le implementazioni richieste dovranno essere introdotte e comunicate
all'Autorità in tempi stabiliti, mentre il pagamento della sanzione dovrà
essere effettuato entro trenta giorni.