Garante
privacy: elenchi telefonici, ok alla "ricerca inversa"
Sarà di nuovo possibile risalire all'abbonato
sulla base del suo numero telefonico
3 giugno 2010 - Dal 1 gennaio 2011 sarà di nuovo possibile risalire
al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a meno che
l'interessato non abbia espresso una volontà contraria al proprio operatore.
La possibilità di "ricerca inversa" riguarda i "vecchi"
abbonati, i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data
del 1 febbraio 2005, e i nuovi abbonati che hanno espresso un esplicito
consenso su questo punto.
Il Garante privacy, su richiesta di alcune società che offrono servizi
di informazione sull'elenco abbonati, ha chiarito alcuni aspetti della normativa
sugli elenchi telefonici. L'intervento
del Garante (relatore Mauro Paissan) permette di sanare quello che da molti utenti
era percepito come un disservizio.
I fornitori, infatti, non offrivano più al pubblico la possibilità
della "ricerca inversa" ritenendo di non essere legittimati ad effettuarla
senza consenso. Interpretazione corretta, secondo il Garante, solamente riguardo
ai nuovi abbonati.
Per questi ultimi, infatti, la normativa sugli elenchi telefonici prevede l'acquisizione
di uno specifico consenso all'uso dei dati attraverso il questionario che ciascun
operatore sottopone ai propri clienti. Discorso diverso per i "vecchi"
abbonati per i quali - ha spiegato il Garante - la ricerca inversa è ammessa,
anche senza consenso, sulla base della direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche
(2002/58/Ce), nel punto in cui prevede che i dati personali degli abbonati già
presenti in un elenco telefonico al 1 febbraio 2005 possano restare inseriti anche
in elenchi cartacei e elettronici che offrono questa funzione.
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A seguito dell'intervento
del Garante gli operatori telefonici che abbiano clienti i cui dati erano già
inseriti in un elenco pubblico, dovranno però informare questi ultimi dell'attivazione
della funzione di ricerca inversa nei loro confronti e consentire in tal modo
di esprimere un'eventuale opposizione. L'informativa alla clientela dovrà
essere inserita nella bolletta e pubblicata sui siti web dei gestori.