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Agcom: linee guida su recesso o cambio operatore Tlc
Le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente


3 novembre 2018 – Garantire agli utenti tutele precise nel momento in cui decidono di recedere da un contratto o di cambiare operatore. Questo l’obiettivo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, al termine di una consultazione pubblica, ha approvato nuove “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per adesione”, con delibera 487/18/CONS.
- Agcom ha voluto dunque chiarire le modalità attraverso le quali vigilerà sulla corretta applicazione, da parte degli operatori di telecomunicazioni e di reti televisive, delle norme che regolano il passaggio ad altro gestore o il recesso per volontà degli utenti. In tali situazioni – distinte da quelle di variazioni unilaterali dei termini contrattuali da parte degli operatori, per le quali gli utenti hanno diritto a recedere senza costi o penali - gli operatori possono infatti richiedere la corresponsione di una serie di costi di recesso agli utenti.
- L’Autorità, dando attuazione alle novità normative introdotte dalla Legge Concorrenza, ha innanzitutto chiarito che la disciplina delle spese di recesso deve applicarsi a tutti i costi che gli operatori addebitano agli utenti quando questi ultimi recedono dal contratto.
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Non solo, dunque, ai costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l’utente - che, in base alla legge devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi sostenuti dall’azienda - ma anche a quelli relativi la restituzione degli sconti erogati in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente al servizio principale.
- L’Autorità ha stabilito che le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente: il riferimento al canone mensile consente di evitare che gli operatori addebitino agli utenti spese non proporzionate al valore del contratto. Inoltre, la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione. Viene quindi posto fine alla prassi per la quale agli utenti è richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti: gli operatori potranno richiederne la restituzione, ma in una misura certamente inferiore a quella attuale. Infine, gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto potranno scegliere se continuare a pagare le rate residue (relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale) o pagarle in un’unica soluzione. Solo in questo modo, secondo l’Autorità, sarà garantita all’utente la piena libertà di recedere dal contratto.
- Le linee guida hanno anche previsto che la durata della rateizzazione dei servizi (quali i servizi di attivazione, i servizi accessori, etc.) non potrà eccedere i ventiquattro mesi. In linea con quanto stabilito dalla legge concorrenza, sono stati poi rafforzati gli obblighi informativi e di comunicazione, stabilendo, in particolare, l’obbligo per gli operatori di rendere note tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.



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