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Agcom: linee guida su recesso o cambio operatore Tlc
Le
spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente
3 novembre 2018 –
Garantire agli utenti tutele precise nel momento in cui decidono di recedere da
un contratto o di cambiare operatore. Questo
l’obiettivo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
che, al termine di una consultazione pubblica, ha approvato nuove “Linee
guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei
contratti per adesione”, con delibera
487/18/CONS.
- Agcom ha voluto dunque chiarire le modalità attraverso le quali vigilerà
sulla corretta applicazione, da parte degli operatori di telecomunicazioni e di
reti televisive, delle norme che regolano il passaggio ad altro gestore o il recesso
per volontà degli utenti. In tali situazioni – distinte da quelle
di variazioni unilaterali dei termini contrattuali da parte degli operatori, per
le quali gli utenti hanno diritto a recedere senza costi o penali - gli operatori
possono infatti richiedere la corresponsione di una serie di costi di recesso
agli utenti.
- L’Autorità, dando attuazione alle novità normative introdotte
dalla Legge Concorrenza, ha innanzitutto chiarito che la disciplina delle
spese di recesso deve applicarsi a tutti i costi che gli operatori addebitano
agli utenti quando questi ultimi recedono dal contratto.
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Non solo, dunque, ai
costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l’utente - che,
in base alla legge devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi
sostenuti dall’azienda - ma anche a quelli relativi la restituzione degli
sconti erogati in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi
al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente
al servizio principale.
- L’Autorità
ha stabilito che le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile
mediamente pagato dall’utente: il riferimento al canone mensile consente
di evitare che gli operatori addebitino agli utenti spese non proporzionate al
valore del contratto. Inoltre, la restituzione degli sconti dovrà essere
equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione.
Viene quindi posto fine alla prassi per la quale agli utenti è richiesta
la restituzione integrale degli sconti goduti: gli operatori potranno richiederne
la restituzione, ma in una misura certamente inferiore a quella attuale. Infine,
gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto potranno scegliere se continuare
a pagare le rate residue (relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente
al servizio principale) o pagarle in un’unica soluzione. Solo in questo
modo, secondo l’Autorità, sarà garantita all’utente
la piena libertà di recedere dal contratto.
- Le linee guida hanno anche previsto che la durata della
rateizzazione dei servizi (quali i servizi di attivazione, i servizi accessori,
etc.) non potrà eccedere i ventiquattro mesi. In linea con quanto
stabilito dalla legge concorrenza, sono stati poi rafforzati gli obblighi informativi
e di comunicazione, stabilendo, in particolare, l’obbligo per gli operatori
di rendere note tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza
di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato.
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