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Antitrust: sanzione a TIM per aver ostacolato sviluppo fibra
9 marzo 2020 –
Il 25 febbraio 2020 l’Autorità ha concluso il procedimento A514,
accertando che TIM ha posto in essere una strategia anticoncorrenziale preordinata
a ostacolare lo
sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete
a banda ultra-larga.
- La competizione nel settore
delle TLC, ancor più che in termini di prezzi e tariffe, si manifesta oggi
in termini di qualità dei servizi, investimenti e innovazione.
- In questa prospettiva
l’Autorità ha ritenuto di dover sanzionare le condotte di TIM
volte a ritardare nelle aree dove ce ne sarebbe stato più bisogno lo sviluppo
della fibra nella sua forma più innovativa, ovvero l’FTTH (Fiber
To The Home).
- Trattasi delle così
dette aree “bianche”, quelle aree cioè dove, in assenza
di sussidi, il mercato non giustificherebbe l’infrastrutturazione innovativa.
- In particolare le
condotte di TIM sono risultate indirizzate a preservare il suo potere di mercato
nella fornitura dei servizi di accesso alla rete fissa e dei servizi di telecomunicazioni
alla clientela finale.
- TIM ha posto ostacoli
all’ingresso di altri concorrenti, impedendo sia una trasformazione del
mercato secondo condizioni di concorrenza infrastrutturale, sia il regolare confronto
competitivo nel mercato dei servizi al dettaglio rivolti alla clientela finale.
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L’Autorità
ha accertato che TIM ha ostacolato lo svolgimento delle gare, indette nell’ambito
della Strategia nazionale banda ultra-larga del Governo, per il sostegno agli
investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra-larga nelle aree più
svantaggiate del territorio nazionale (cosiddette aree bianche).
- In particolare, TIM
ha deciso una modifica non profittevole dei piani di copertura di tali aree durante
lo svolgimento delle le gare ed ha intrapreso, contestualmente, iniziative legali
strumentalmente rivolte a ritardare le medesime.
Tale comportamento appare
particolarmente grave in quanto i suddetti ritardi producono i loro effetti in
una situazione complessiva che vede il nostro Paese già strutturalmente
indietro di ben 18 punti percentuali rispetto alle altre economie europee in termini
di copertura della FTTH. Penultimo,
seguito solo dalla Grecia.
- Al momento dell’avvio della strategia anti-competitiva, a fine 2016, solo
il 18% circa delle unità immobiliari era coperta da una rete in fibra ottica,
un dato al di sotto della media dell’UE, pari al 22%. Un divario che non
si è attenuato nei due anni successivi, quando le stesse percentuali di
copertura sono passate rispettivamente al 23% per l’Italia e al 29% per
l’UE. Più evidente ancora il divario di prestazioni che si registra
in termini di tasso di penetrazione tra gli utenti. A dicembre 2016, meno del
3% delle linee fisse a banda larga attive in Italia supportava velocità
di download superiori a 100Mbps, laddove la media UE era già pari al 17%.
Gli stessi dati, a fine 2018, erano pari rispettivamente al 18% e al 30%.
- TIM ha inoltre operato una
rimodulazione della propria offerta di servizi di accesso alla rete in fibra ottica,
valida per l’intero territorio nazionale, tesa a prosciugare preventivamente
il bacino di domanda contendibile dagli altri operatori, anche attraverso un abbassamento
al di sotto del livello di costo dei prezzi di alcuni servizi. Sul mercato dei
servizi di telecomunicazioni alla clientela finale, TIM ha immesso in commercio
offerte promozionali inclusive di elementi idonei a legare contrattualmente il
cliente per una durata temporale eccessiva.
- L’Autorità
ha deciso di imporre una sanzione pecuniaria di circa 116 milioni di euro,
bilanciando la necessità di garantire la necessaria deterrenza rispetto
a possibili future condotte con l’esigenza che la sanzione non sia ingiustificatamente
afflittiva.
- A quest’ultimo
proposito, si è tenuto conto, tra l’altro, del comportamento tenuto
da TIM nella fase finale dell’istruttoria, atteso che la medesima si è
mostrata attenta ad assicurare che le offerte promozionali presentassero delle
condizioni economiche complessive replicabili da altri operatori concorrenti.
D’altra parte le evidenze agli atti non hanno consentito di ritenere confermata
l’ipotesi istruttoria formulata nel provvedimento di estensione oggettiva,
in ordine al profilo per il quale la strategia abusiva sarebbe stata realizzata
anche mediante l’utilizzo delle informazioni privilegiate riguardanti la
clientela degli operatori alternativi nel mercato retail.
- Gli elementi istruttori raccolti riguardo a tal ultima condotta non hanno permesso,
infatti, di ritenere che il fenomeno delle malpractice sia riconducibile nell’ambito
del complesso disegno strategico configurato e posto in essere da TIM, mostrando
invece una preoccupazione piuttosto forte in TIM rispetto al fenomeno in questione.
-Al contempo, non è apparsa imputabile a TIM neppure un’inerzia rispetto
al prodursi del fenomeno, considerate le numerose iniziative poste in essere da
TIM aventi una finalità di contenimento del rischio di utilizzo strumentale
delle informazioni sulle attività di rete.
In considerazione delle gravi difficoltà che sta
affrontando il sistema produttivo del nostro paese, derivanti dalla straordinaria
emergenza epidemiologica da COVID-19, nonchè dell’importo elevato,
l’Autorità ha deciso che la sanzione potrà essere pagata entro
il 1 ottobre 2020.
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Testo
del provvedimento
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