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COMUNICATO STAMPA - MOVIMENTO CONSUMATORI

Rimodulazioni H3G: Movimento Consumatori agisce in via d’urgenza davanti al Tribunale di Milano
Diffida l’operatore a ripristinare i piani tariffari rimodulati

9 ottobre 2007 –
Le nuove normative della “Bersani bis” dovevano garantire al consumatore la libertà totale nella scelta dell’operatore telefonico, attraverso la possibilità di recedere da qualsiasi piano tariffario senza l’obbligo di pagare penali.
Così non è stato. H3G, così come altri operatori, non si è adeguata e, all’utente che decida di “passare” ad un altro operatore, continua a tutt’oggi a richiedere ingenti somme, fino a 300-350 euro a titolo di penale.
Dopo la diffida del 20 giugno scorso, il Movimento Consumatori ha dunque richiesto - in via d’urgenza - al Tribunale di Milano che l’illegittimo comportamento adottato dalla “3” venga inibito e che quest’ultima restituisca le penali già incassate. L’udienza è fissata per il 25 ottobre 2007.
“Era necessario andare in causa contro H3G - afferma Alessandro Mostaccio, responsabile nazionale del settore telefonia del MC – a tutt’oggi nonostante la nostra diffida di giugno scorso i contratti di questa azienda ancora contengono delle clausole in contrasto con la legge Bersani, come quella che prevede il pagamento di penali in caso di recesso”.
E questo non è l’unico fronte aperto dal Movimento Consumatori contro H3G. In violazione della Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nei mesi di luglio-agosto del 2007, “3” ha inviato un sms ai propri clienti per comunicare dal 1° settembre 2007 un rilevante aumento dei piani tariffari (c.d. “rimodulazione” delle tariffe). Gli aumenti, presumibilmente avvenuti per recuperare i “costi di ricarica” aboliti sempre dalla Bersani bis, sono illegittimi in quanto sono avvenuti senza il “giustificato motivo” richiesto dalla legge.
Oggi il Movimento Consumatori ha pertanto diffidato formalmente la “3” perché annulli l’adeguamento tariffario e restituisca a tutti gli abbonati quanto pagato in eccedenza rispetto alle tariffe applicate fino al 31 agosto 2007.
Nel frattempo l’associazione invita tutti i consumatori danneggiati da questi comportamenti illegittimi di “3” ad appoggiare e sostenere le azioni collettive inibitorie, tesserandosi al Movimento Consumatori e segnalando i propri casi personali all’indirizzo telefonia@movimentoconsumatori.it

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Posizione 3 Italia su ricorso Movimento Consumatori


3 Italia desidera chiarire che, in ottemperanza al decreto Bersani, ai clienti di 3 che recedono anticipatamente dal contratto non viene applicata alcuna penale. In linea con quanto espressamente riportato all'articolo 1 comma 3 della legge 2 aprile 2007 n.40, è previsto unicamente l’addebito al cliente dei costi sostenuti e comprovati dall'operatore.
Occorre distinguere lo scenario disciplinato dalla legge Bersani, che stabilisce la legittimità di addebiti che sono riconducibili ai costi sostenuti dall'operatore e lo scenario descritto dall'art. 70 comma 4 del codice delle comunicazioni, che fissa il divieto di addebitare "penali" in caso di recesso conseguente a modifica contrattuale.
In ottemperanza al disposto dell'art. 1 comma 3 della legge Bersani, 3 si limita ad addebitare le somme, peraltro contrattualmente previste e note al cliente sin dal momento della sottoscrizione del contratto, riconducibili alle spese sostenute dall'operatore per l'offerta e in relazione ai terminali consegnati al cliente in comodato d'uso. Sul punto giova chiarire che la legge Bersani nulla dispone in merito alla modalità di acquisizione dei terminali ed ai costi ad essa collegati sostenuti dagli operatori.
Nel secondo caso la norma impone che non vi siano addebiti ai clienti che siano riconducibili a penali. 3 non prevede mai simili addebiti ma, come sopra riportato, le uniche somme che vengono addebitate al cliente sono dirette ad un ristoro, peraltro parziale, dei costi sostenuti dall'operatore.
Della congruità e legittimità di tali costi è stata fornita evidenza all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.


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