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AGCM: super sanzione da 4,25 mln a Wind Tre S.p.A
Per informazioni ingannevoli e omissive su fibra ottca
13 aprile 2018 –
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza
del 28 marzo 2018, ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Wind
Tre S.p.A., per
un ammontare complessivo di 4.250.000 euro.
- Secondo l’Autorità,
Wind Tre ha omesso e indicato in maniera ingannevole le informazioni
riguardanti i servizi di navigazione in mobilità commercializzati con il
marchio “3” e i servizi di connettività ad Internet con tecnologia
in Fibra ottica.
- Riguardo ai servizi
in mobilità, sono risultate omissive le informazioni sui costi del traffico
extrasoglia una volta esauriti i giga inclusi nell’offerta. Nello specifico,
l’Autorità ha ritenuto che l’assenza di una adeguata informativa
sui costi aggiuntivi, unitamente all’uso in campagna pubblicitaria di claim,
quali: “Free Unlimited Plus” e “Naviga senza pensieri
alla massima velocità con la rete 4G LTE di 3”, hanno lasciato
erroneamente intendere ai consumatori che il servizio fosse caratterizzato da
un traffico dati illimitato sia in download che in upload.
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- Per i servizi di connettività
ad Internet da rete fissa in fibra ottica, l’Autorità ha accertato
che le campagne pubblicitarie di Wind Tre non hanno fornito informazioni sulle
caratteristiche dell’offerta in fibra, sui limiti geografici di copertura
delle varie soluzioni di rete, sulle differenze di servizi disponibili e di performance
(ad esempio tempi di attesa per la fruizione dei servizi medesimi), nonché
sulle effettive condizioni economiche di fruizione dei suddetti servizi.
- In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte
dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”, non è stato
messo nelle condizioni di individuare gli elementi che distinguono, in concreto,
le diverse tipologie di offerta. L’assenza di un’informazione chiara
su tali profili impedisce infatti al consumatore di prendere una decisione consapevole
sull’acquisto dell’offerta in fibra.
- La condotta ingannevole e omissiva risulta assumere
particolare rilievo in considerazione dell’importanza del settore economico
interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti che
stanno mutando radicalmente a fronte di una crescente offerta di servizi digitali.
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