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Agcom: revisione
del Regolamento in materia di contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni
elettroniche
Avvio
della consultazione pubblica
13 aprile 2023 –
Il Consiglio dell’Autorità ha approvato, nella riunione dello scorso
4 aprile, l’avvio di una consultazione pubblica sulla revisione del Regolamento
in materia di contratti tra operatori e utenti finali, di cui alla delibera
519/15/CONS, al fine di recepire le novità introdotte dal nuovo Codice
delle comunicazioni elettroniche in materia di:
• obblighi di informazione da applicare ai contratti;
• durata massima dei contratti non superiore a 24 mesi;
• proroga dei contratti;
• rateizzazione di servizi e apparecchiature terminali;
• modifica delle condizioni contrattuali (ius variandi);
• diritti degli utenti in caso di discrepanza delle prestazioni del servizio
rispetto a quanto promesso nel contratto;
• diritto di recesso;
• cessazione del rapporto contrattuale;
• informazioni contrattuali sulle procedure di migrazione e portabilità
del numero.
- Tra le misure in consultazione, è previsto che
l’operatore riporti nelle proposte contrattuali i termini entro cui, a seguito
della conclusione del contratto, dà avvio alla procedura per l’attivazione
dei servizi voce e Internet.
- Il contratto dovrà riportare il riferimento agli indennizzi spettanti
agli utenti in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di migrazioni
e portabilità del numero da parte del fornitore.
- Il regolamento disciplina, altresì, le offerte che comprendono, nella
stessa proposta contrattuale, uno o più servizi di comunicazione elettronica
e apparecchiature terminali.
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Una specifica sezione
del Regolamento è dedicata all’adeguamento del canone sulla base
dell’indice dei prezzi al consumo.
a) Per i contratti già in essere che non lo prevedono, una proposta
di modifica del contratto che inserisca un meccanismo di adeguamento periodico
all’indice dei prezzi al consumo dovrà essere espressamente accettata
dall’utente.
b) Per i contratti che prevedono già un meccanismo di indicizzazione,
il conseguente aumento del canone non si configura come una modifica unilaterale
delle condizioni contrattuali e quindi non conferisce all’utente il diritto
di recedere dal contratto senza penali solo nel caso in cui l’adeguamento
sia dipendente da un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto
pubblico. Una volta prevista l’indicizzazione nel contratto, l’operatore
potrà modificare le tariffe esclusivamente in misura corrispondente alla
variazione dell’indice annuale dei prezzi al consumo.
- L’operatore è inoltre tenuto a informare i clienti di tali adeguamenti.
- L’applicazione dell’adeguamento all’indice dei prezzi al consumo
può avvenire, in prima applicazione, solo dopo 12 mesi dall’adesione
contrattuale.
- L’operatore è tenuto a pubblicare sul proprio sito web l’entità
della variazione del canone due mesi prima della sua entrata in vigore. La stessa
informazione deve essere comunicata all’utente su supporto durevole
(ad esempio attraverso un avviso sulla fattura emessa periodicamente) almeno un
mese prima della sua entrata in vigore.
- Le comunicazioni antecedenti
all'adesione al contratto e nel contratto stesso, relative all’adeguamento
del canone a causa dell’indicizzazione, devono essere caratterizzate dalla
massima trasparenza e comprensibilità in relazione all’indice di
adeguamento utilizzato, al mese di applicazione della variazione e alle modalità
di comunicazione della variazione.
- Le informazioni ai consumatori sulla presenza di eventuali clausole di indicizzazione
vanno incluse nella descrizione delle offerte commerciali insieme alle condizioni
economiche di base delle stesse; vanno inoltre incluse nella sintesi contrattuale
e poste in evidenza su tutti i canali di comunicazione, garantendo adeguata evidenza
dei canali utilizzati.
- La bozza di Regolamento riguarda i consumatori, le microimprese, le piccole
imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro.
- Il termine per la conclusione del procedimento è
di 120 giorni complessivi, a decorrere dalla pubblicazione della delibera sul
sito web dell’Autorità, di cui 45 giorni dedicati alla consultazione
pubblica.
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