Antitrust:
sanzione da 3 milioni euro per WhatsApp
Ha indotto gli utenti a condividere i loro dati con Facebook
13 maggio 2017 –
L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione dell’11 maggio,
ha chiuso le due istruttorie, avviate nel mese di ottobre 2016, nei confronti
di WhatsApp Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo.
Nel primo
procedimento, l’Autorità ha accertato, comminando a WhatsApp Inc.
una sanzione di 3 milioni di euro, che la società ha, di fatto,
indotto gli utenti di WhatsApp Messenger ad accettare integralmente i nuovi
Termini di Utilizzo, in particolare la condivisione dei propri dati con
Facebook, facendo loro credere che sarebbe stato, altrimenti, impossibile
proseguire nell’uso dell’applicazione. Coloro che erano già
utenti alla data della modifica dei Termini (25 agosto 2016) avevano, invece,
la possibilità di accettarne “parzialmente” i contenuti, potendo
decidere di non fornire l’assenso a condividere le informazioni del proprio
account WhatsApp con Facebook e continuare, comunque, a utilizzare l’app.
La condotta in esame è stata attuata attraverso una procedura in-app di
accettazione dei nuovi Termini caratterizzata dall’informazione sulla necessità
di tale accettazione, entro 30 giorni, a pena di dover interrompere la fruizione
del servizio; l’inadeguata evidenziazione della possibilità di poter
negare il consenso alla condivisione dei dati con Facebook, la pre-selezione dell’opzione
(opt-in) e la difficoltà, infine, di poter esercitare concretamente tale
opzione una volta accettati integralmente i termini.
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L’altro
procedimento istruttorio, avviato, nei confronti di WhatsApp Inc., per presunta
vessatorietà di alcune clausole del modello contrattuale sottoposto
all’accettazione dei consumatori che vogliano usufruire dell’applicazione
WhatsApp Messenger, si è concluso con l’accertamento della vessatorietà
delle disposizioni che prevedono:
- esclusioni e limitazioni di responsabilità in capo a WhatsApp molto ampie
e assolutamente generiche, inclusa quella che discende dal proprio inadempimento;
- la possibilità di interruzioni del servizio decise unilateralmente da
WhatsApp senza motivo e senza preavviso;
- il diritto generico esercitabile da WhatsApp di risolvere il contratto/recedere
in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo e non consentire più all’utente
l’accesso/utilizzo dei servizi, senza prevedere un analogo diritto per il
consumatore;
- il diritto generico esercitabile da WhatsApp di introdurre modifiche, anche
economiche, dei Termini di Utilizzo senza che nel contratto vengano preventivamente
indicate le motivazioni sulla base delle quali la società si vincola ad
apportare le modifiche e senza neppure prevedere modalità per informarne
in maniera adeguata l’utilizzatore, unitamente alla previsione del meccanismo
di “silenzio assenso” che fa discendere l’accettazione dei nuovi
Termini anche solo dalla mera inerzia inconsapevole dell’utente;
- quale legge applicabile al contratto e alle controversie quella dello Stato
della California e quali unici fori competenti per la risoluzione delle controversie
il Tribunale Federale degli Stati Uniti della California settentrionale o il Tribunale
dello Stato della California;
- un generico diritto esercitabile da WhatsApp di recedere dagli “ordini”
e di non fornire rimborsi per i servizi offerti, senza precisare in modo chiaro
il contesto in cui tali operazioni si esplicherebbero;
- la generale prevalenza del contratto scritto in lingua inglese, in caso di conflitto
con la versione tradotta in lingua italiana (accettata dall’utente), senza
prevedere la prevalenza dell’interpretazione più favorevole al consumatore,
a prescindere dalla lingua in cui la clausola è redatta.
- Testo
Provvedimento PS10601
- Testo
Provvedimento CV154
- Testo
Estratto CV154