Garante:
ordini per telefono, si può richiedere la registrazione
Anche
la voce è un dato personale
13 ottobre 2009 - La
registrazione di un colloquio telefonico che comporta l'attivazione di un nuovo
servizio commerciale deve essere resa disponibile all'interessato che ne faccia
richiesta: non è sufficiente che l'azienda gli fornisca la trascrizione
dei contenuti della conversazione.
Lo ha stabilito il Garante privacy (con un provvedimento
di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) accogliendo il ricorso
di un consumatore che contestava l'attivazione di un contratto da parte di un
gestore telefonico attraverso la prassi del "verbal ordering", ovvero
la chiamata con la quale avrebbe aderito ad una proposta commerciale. Il ricorrente
aveva chiesto alla società telefonica una copia della registrazione del
colloquio. Il gestore aveva fornito all'interessato solo una sintesi scritta dei
contenuti di quella telefonata. Insoddisfatto del riscontro ottenuto l'utente
si era rivolto all'Autorità.
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Nel dare ragione al ricorrente
il Garante ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali
rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti
dalla normativa in materia di privacy. Il diritto di accesso ai dati personali
contenuti nel "verbal ordering" non può, dunque, ritenersi pienamente
soddisfatto dalla trasposizione fornita dall'azienda, in quanto solo la registrazione
consente di accedere al dato vocale. L'Autorità ha quindi ordinato al gestore
di mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico.
"Tutelare i propri diritti – ha dichiarato il relatore Giuseppe
Fortunato – significa anche essere garantito rispetto alle proprie parole
dette che restano proprie anche se in possesso altrui".