Garante
Privacy: no setaccio web per formare elenchi telefonici
Garante blocca un sito che trattava in modo illecito i
dati di oltre 12 mln di persone
15 febbraio 2016 –
No ai software che
"pescano" on line in maniera sistematica e indiscriminata dati e informazioni
per realizzare elenchi telefonici. Le società che intendono costituire
questo tipo di pubblicazione, cartacea
o on line, devono utilizzare il data base unico (dbu), l'archivio elettronico
che raccoglie numeri di telefono e altri dati dei clienti di tutti gli operatori
nazionali di telefonia fissa e mobile. In alternativa, devono acquisire il consenso
libero, informato, specifico per ogni finalità che si intende perseguire
(come la consultazione on line dell'elenco o la "ricerca inversa"
delle generalità di un abbonato attraverso il numero di telefono).
Questi principi sono stati ribaditi dal Garante privacy che ha dichiarato
illecito e ha vietato ad una società la formazione e la diffusione on line
di un elenco telefonico contenente dati di oltre 12.500.000 persone non raccolti
dal dbu ma da altri siti web (mediante web scraping) senza il consenso
degli utenti. I dati trattati in modo illecito dovranno essere cancellati dalla
società.
Pubblicità
- Le numerose segnalazioni
pervenute all'Autorità lamentavano la diffusione sul sito della società
di un elenco telefonico on line contenente vari dati personali (nome e cognome,
indirizzo, recapito telefonico, a volte anche utenze riservate, numero di cellulare
o indirizzo email) raccolti senza consenso. Alcuni segnalanti, inoltre, associavano
la ricezione di telefonate promozionali indesiderate alla messa a disposizione
dei propri dati sul sito.
- Dagli accertamenti effettuati è emerso che la società gestiva
un sito in cui aggregava e rendeva disponibili i numeri di telefonia fissa e altri
dati personali raccolti in maniera automatica e sistematica attraverso script
lanciati direttamente sulle fonti web acquisendone i contenuti (web scraping).
Gli script, come affermato dalla società, erano impostati in modo tale
da raccogliere qualsiasi informazione pubblicata su fonti web accessibili a tutti,
per poi metterla a disposizione degli utenti del sito della società.
- Nel disporre il divieto il Garante ha riaffermato le regole sulla formazione
degli elenchi telefonici e ha ritenuto la pubblicazione on line di un elenco telefonico
non tratto dal dbu e senza il consenso degli interessati un trattamento particolarmente
invasivo per l'agevole reperibilità dei dati anche mediante i più
comuni motori di ricerca e per la possibilità che essi possano essere utilizzati
anche per ulteriori trattamenti (ad es. marketing indesiderato).
L'Autorità sta valutando l'applicazione di una
sanzione amministrativa per gli illeciti commessi dalla società.