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Garante Privacy: no setaccio web per formare elenchi telefonici
Garante blocca un sito che trattava in modo illecito i dati di oltre 12 mln di persone


15 febbraio 2016 – No ai software che "pescano" on line in maniera sistematica e indiscriminata dati e informazioni per realizzare elenchi telefonici. Le società che intendono costituire questo tipo di pubblicazione, cartacea o on line, devono utilizzare il data base unico (dbu), l'archivio elettronico che raccoglie numeri di telefono e altri dati dei clienti di tutti gli operatori nazionali di telefonia fissa e mobile. In alternativa, devono acquisire il consenso libero, informato, specifico per ogni finalità che si intende perseguire (come la consultazione on line dell'elenco o la "ricerca inversa" delle generalità di un abbonato attraverso il numero di telefono).
Questi principi sono stati ribaditi dal Garante privacy che ha dichiarato illecito e ha vietato ad una società la formazione e la diffusione on line di un elenco telefonico contenente dati di oltre 12.500.000 persone non raccolti dal dbu ma da altri siti web (mediante web scraping) senza il consenso degli utenti. I dati trattati in modo illecito dovranno essere cancellati dalla società.
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- Le numerose segnalazioni pervenute all'Autorità lamentavano la diffusione sul sito della società di un elenco telefonico on line contenente vari dati personali (nome e cognome, indirizzo, recapito telefonico, a volte anche utenze riservate, numero di cellulare o indirizzo email) raccolti senza consenso. Alcuni segnalanti, inoltre, associavano la ricezione di telefonate promozionali indesiderate alla messa a disposizione dei propri dati sul sito.
- Dagli accertamenti effettuati è emerso che la società gestiva un sito in cui aggregava e rendeva disponibili i numeri di telefonia fissa e altri dati personali raccolti in maniera automatica e sistematica attraverso script lanciati direttamente sulle fonti web acquisendone i contenuti (web scraping). Gli script, come affermato dalla società, erano impostati in modo tale da raccogliere qualsiasi informazione pubblicata su fonti web accessibili a tutti, per poi metterla a disposizione degli utenti del sito della società.
- Nel disporre il divieto il Garante ha riaffermato le regole sulla formazione degli elenchi telefonici e ha ritenuto la pubblicazione on line di un elenco telefonico non tratto dal dbu e senza il consenso degli interessati un trattamento particolarmente invasivo per l'agevole reperibilità dei dati anche mediante i più comuni motori di ricerca e per la possibilità che essi possano essere utilizzati anche per ulteriori trattamenti (ad es. marketing indesiderato).
L'Autorità sta valutando l'applicazione di una sanzione amministrativa per gli illeciti commessi dalla società.




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