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Agcom: fatturazione a 28 gg, da reintegrare tutti i giorni erosi
Precisazione dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni
15 marzo 2018 –
Con riferimento ad alcuni articoli apparsi sui mezzi d’informazione relativamente
alle ulteriori diffide notificate agli operatori di telefonia
fissa, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni precisa quanto
segue.
Nelle delibere assunte (112, 113, 114, 155/18/CONS) e pubblicate sul proprio sito
web viene chiaramente indicato che la decorrenza delle fatture emesse dopo il
ripristino della cadenza mensile dovrà essere posticipata di un numero
di giorni corrispondente a quelli indebitamente erosi a causa del passaggio
alla fatturazione a 28 giorni, a partire dal 23 giugno 2017, ovvero dalla
data successiva di sottoscrizione del contratto. Non risponde dunque alla decisione
adottata dal Consiglio dell’Autorità quanto riportato da alcuni organi
di stampa, secondo cui esisterebbe un limite massimo di 15 giorni per il reintegro
spettante agli utenti. Restano ovviamente impregiudicati i rimborsi, su cui dovrà
pronunciarsi il TAR del Lazio, spettanti a quegli utenti che risulteranno aver
cambiato operatore successivamente alla predetta data del 23 giugno 2017.
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Delibere di diffida
(da sito Agcom)
Diffide alle società TIM spa, Vodafone Italia, Fastweb spa, Wind Tre spa
a eliminare gli effetti dell’illegittima anticipazione della decorrenza
delle fatture emesse successivamente al termine di cui all’articolo 2, comma
3, della delibera n. 121/17/CONS
- Diffida
alla società TIM spa - Delibera n. 112/18/CONS
- Diffida
alla società Fastweb - Delibera n. 113/18/CONS
- Diffida
alla società Vodafone Italia - Delibera n. 114/18/CONS
- Diffida
alla società Wind Tre - Delibera n. 115/18/CONS
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