Antitrust:
sanzione di 1 milione euro per 'Vodafone Exclusive'
Condotta poco trasparente e violazione dell’articolo
65 del Codice del Consumo per attivazione, senza il consenso espresso e preventivo
(opt-in) dei clienti, di servizi aggiuntivi non richiesti
16 marzo 2016 –
L’Antitrust ha irrogato una sanzione di un milione di euro a Vodafone
Italia S.p.A. per il servizio accessorio aggiuntivo non richiesto “Vodafone
Exclusive”, ritenendo che tale offerta abbia comportato un pagamento
supplementare rispetto alla remunerazione concordata, in violazione del Codice
del Consumo. A
partire dal 31 agosto 2015, secondo gli accertamenti dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, la società ha attuato nei confronti
dei propri clienti, le seguenti condotte:
1) l’attivazione
automatica del servizio “Vodafone Exclusive” senza il consenso espresso
e preventivo (opt-in) dei clienti;
2) l’addebito automatico del relativo costo mensile (1,90 euro) e il rifiuto
alle richieste di rimborso a seguito dell’attivazione automatica di un servizio
non richiesto dai consumatori.
In base alle verifiche
dell’Antitrust, il pacchetto offerto si configura come un
servizio accessorio aggiuntivo alla luce di diverse considerazioni, tra le
quali:
- la navigazione sulla rete
4G è consentita solo a coloro che dispongono della condizioni tecniche
necessarie;
Pubblicità
- la possibilità
di disporre di 2 ingressi al cinema al prezzo di un biglietto è garantita
unicamente a un numero circoscritto di cinema aderenti alla promozione;
- l’accesso al servizio clienti dedicato 193 è meramente aggiuntivo
rispetto al servizio clienti già esistente.
L’Agcm ha imputato perciò all’impresa una condotta poco
trasparente per quanto riguarda sia l’attivazione del servizio sia la
modalità di addebito degli importi: il consumatore non è stato messo
nella condizione, infatti, di rendersi conto che “Vodafone Exclusive”
era stato effettivamente attivato sui propri apparati mobili e che gli importi
mensili relativi a questo servizio venivano prelevati sistematicamente dal credito
residuo dei clienti. A giudizio dell’Antitrust, tale condotta costituisce
una violazione dell’articolo 65 del Codice del Consumo, con riferimento
ai clienti che hanno sottoscritto un contratto dopo il 13 giugno 2014, sanzionandola
e vietandone la continuazione.
L’Autorità ha anche imposto a Vodafone di
pubblicare per trenta giorni consecutivi sulla home page del proprio sito web
un estratto del provvedimento dell’Autorità, predisponendo un’icona
denominata “Comunicazione a tutela dei consumatori”.
- Vodafone Exclusive:
la posizione di Vodafone Italia su sanzione Antitrust
[16-03-2016]
- AGCM
- Testo del provvedimento
- AGCM
- Estratto Provvedimento - Delibera