Antitrust:
contratti a distanza, sanzioni per complessivi 9 mln
A Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali
19 luglio 2017 –
L’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle principali compagnie
telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) sanzioni per un totale
di 9.000.000 euro per aver adottato condotte illecite in violazione
delle norme
del codice del consumo di recepimento della consumer rights, nell’ambito
della commercializzazione a distanza, online o al telefono,
o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia
fissa e/o mobile.
I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore
di dare inizio all’esecuzione del contratto, procedendo all’avvio
del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore,
durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto
di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un’espressa
richiesta in tal senso da parte del consumatore.
- Il codice del consumo, diversamente, prevede che l’esecuzione del contratto
durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende,
disciplinandola come una opzione rimessa alla decisione del solo consumatore
che, qualora interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la
conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata dall’assenza
di tale volontà.
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- In tutti e 5 i casi
l’Autorità ha accertato l’adozione da parte degli operatori
di almeno tre condotte illecite in violazione dei requisiti informativi e formali
fissati dalla disciplina: l’assenza dell’informativa richiesta
dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto,
sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata
del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza
che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l’anticipazione sia
stata espressamente richiesta dal consumatore; la conclusione di contratti
online, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all’avvio
delle c.d. procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o
di migrazione da altro operatore in assenza dell’autonoma richiesta esplicita
del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella
condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il
contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà;
in caso di esercizio del diritto di ripensamento, l’addebito o la previsione
di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta
esplicita.
- Nei confronti di alcuni operatori sono state accertate ulteriori condotte in
violazione delle norme consumer rights. Per quanto riguarda Tiscali, l’Autorità
ha accertato, in linea con i precedenti, la non conformità delle procedure
di teleselling rispetto a quanto stabilito dalla disciplina. Nei confronti
di Wind e Fastweb, è stata rilevata l’illiceità di condotte
essenzialmente consistenti nel non far decorrere il termine per l’esercizio
del diritto di ripensamento dalla proposta di concludere il contratto rivolta
dai consumatori agli operatori..
Provvedimenti
- PS10027
- TISCALI-PROCEDURE DI TELESELLING
- PS10684
- VODAFONE - Contratti a Distanza: Esecuzione Periodo Recesso
- PS10685
- WIND - Contratti a Distanza: Esecuzione Periodo Recesso
- PS10686
- FASTWEB - Contratti a Distanza: Esecuzione Periodo Recesso
- PS10695
- TELECOM - Contratti a Distanza: Esecuzione Periodo Recesso