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Garante
Privacy: più tutele nella profilazione clienti Tlc
20 luglio 2010 - Più tutele per i clienti delle compagnie telefoniche profilati
a fini di marketing. Con sette provvedimenti rivolti ad altrettanti gestori telefonici
l'Autorità ha definito criteri e garanzie per poter utilizzare dati "aggregati".
L'analisi dei gusti e dei comportamenti della clientela, una delle principali
attività utilizzata per definire decisioni e strategie aziendali, può
essere realizzata sia con dati personali, per i quali risulti il consenso del
cliente, sia con informazioni "aggregate", raggruppate cioè per
categorie omogenee a seconda dei livelli di spesa, di traffico, età, professione,
fasce orarie utilizzate, telefonate nazionali o internazionali ecc..
In questo caso, però, è necessario, prima di poter trattare i dati,
richiedere una verifica preliminare da parte del Garante: un esame necessario
questo, previsto dal provvedimento generale sulla profilazione del 2009, in ragione
del fatto che i dati "aggregati" - per quanto non consentano di risalire
immediatamente a persone identificabili - non si possono definire, di per sé,
dati anonimi. Essi derivano infatti da informazioni individuali presenti in forma
completa e dettagliata nei vari sistemi operativi aziendali e il loro uso può
presentare rischi per la privacy.
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I gestori telefonici dovranno
attenersi alle prescrizioni dettate loro singolarmente dal Garante. In linea generale,
dovranno utilizzare dati "aggregati" dai quali non sia possibile risalire
direttamente all'identità dell'utente. I sistemi informatici dedicati alla
profilazione, poi, dovranno essere del tutto separati da quelli utilizzati per
altre finalità (ad es. fatturazione o marketing) e rigorose misure di sicurezza
dovranno essere adottate nella trasmissione delle liste di utenti agli addetti
alle campagne di commercializzazione e di marketing.
Ad alcune società, inoltre, il Garante ha chiesto di rafforzare i livelli
di protezione per l'accesso ai dati, introducendo procedure di autenticazione
individuali e profili differenziati rispetto a quelli richiesti per l'accesso
agli altri sistemi aziendali. I dati usati per la profilazione non potranno essere
conservati oltre il periodo stabilito dal Garante, in genere 12 mesi o per un
periodo più lungo in ragione di documentate esigenze tecnico-gestionali.
Trascorso tale termine i dati dovranno essere cancellati o trasformati, in modo
irreversibile, in forma anonima.
Da rivedere, infine, l'informativa resa alla clientela che dovrà contenere
un esplicito richiamo all'attività di profilazione e alla avvenuta verifica
preliminare da parte del Garante. |
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