Antitrust:
multe a Telecom, Wind, Vodafone e H3g per 'servizi premium' a sovrapprezzo
22 gennaio 2015 –
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato ai
principali operatori del settore delle comunicazioni mobili (Telecom, Wind,
Vodafone e H3G) una
sanzione pari a 1.750.000 euro ciascuno per Telecom e H3G e a 800.000
euro ciascuno per Wind e Vodafone, per aver adottato pratiche commerciali
scorrette nell’ambito della commercializzazione dei servizi premium utilizzati
via Internet da terminale mobile. Nei confronti di H3G, in ragione dei
rilevanti effetti delle condotte attuate, è stata disposta anche la
pubblicazione di un estratto
del provvedimento.
Nel corso del 2014, l’Agcm ha ricevuto numerosissime segnalazioni con le
quali associazioni di consumatori e utenti di telefonia mobile denunciavano la
fornitura non richiesta, e il relativo addebito da parte del proprio operatore
sul credito telefonico della sim, di servizi a sovrapprezzo (i cosiddetti servizi
premium, quali giochi e video) accessibili durante la navigazione in mobilità
mediante banner, pop up e landing page.
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Anche
sulla base di quanto emerso nel corso delle ispezioni eseguite con l’assistenza
della Guardia di Finanza (Gruppo Antitrust – Nucleo speciale Tutela mercati),
l’Autorità ha accertato che i quattro operatori hanno attuato
una pratica commerciale scorretta riconducibile a due condotte: da un lato,
l’omissione di informazioni circa il fatto che il contratto di telefonia
mobile sottoscritto pre-abilita la sim alla ricezione dei servizi a sovrapprezzo,
nonché circa l’esistenza del blocco selettivo per impedire tale ricezione
e la necessità per l’utente che voglia giovarsene di doversi attivare
mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco; dall’altro,
l’adozione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un comportamento
qualificato come aggressivo, consistente nell’attuazione di una procedura
automatica di attivazione del servizio e di fatturazione in assenza di qualsiasi
autorizzazione da parte del cliente al pagamento, nonché di qualsiasi controllo
sulla attendibilità delle richieste di attivazione provenienti da soggetti
quali i fornitori di servizi estranei al rapporto negoziale fra utente e operatore.
Nei confronti delle società H3G e Tim la pratica si è articolata
in un’ulteriore condotta consistente nella diffusione di messaggi che omettono
informazioni rilevanti o che determinano l’accesso e l’attivazione
del servizio a sovrapprezzo senza un'espressa manifestazione di volontà
da parte dell'utente.
Secondo l’Antitrust, la responsabilità delle quattro aziende discende
- oltre che direttamente dall’adozione di tali condotte - anche da altri
fattori: gli operatori traggono infatti uno specifico vantaggio economico dalla
commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori
i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un’elevata percentuale. E inoltre,
si sono dimostrati ampiamente consapevoli circa la sussistenza di attivazioni
e di addebiti relativi a servizi non richiesti da parte dei propri clienti mobili.
Ai sensi del Codice del Consumo, l’Agcm ha giudicato questa pratica contraria
alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento
economico del consumatore.
La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione,
oltre a irrogare le sanzioni, stabilendo che gli operatori comunichino entro 60
giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.
- Provvedimento
Pratica Commerciale Scorretta - Vodafone Omnitel B.V
- Provvedimento
Pratica Commerciale Scorretta - Wind Telecomunicazioni S.p.A
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Provvedimento
Pratica Commerciale Scorretta - Telecom Italia S.p.A
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Provvedimento
Pratica Commerciale Scorretta - H3G S.p.A