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Agcom:
novità indennizzi per disservizi operatori Tlc
Le misure di compensazione automatica saranno efficaci
a partire dal primo gennaio 2012, mentre le altre previsioni entreranno in vigore
dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale
22 febbraio 2011 – Introduzione, in sede di definizione di controversie
tra utenti e operatori, di indennizzi identici per gli stessi disservizi. Previsione
di misure compensative per inadempimenti non contemplati nelle carte dei serviz
dei gestori. Accredito
automatico, direttamente in bolletta, in seguito alla sola segnalazione da parte
dell’utente, per alcuni e più gravi disservizi. Obbligo d’informare
la clientela dei casi che danno diritto a un indennizzo.
Sono queste le novità introdotte nel Regolamento in materia di indennizzi
applicabili nei rapporti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche
e di televisione a pagamento, varato dal Consiglio dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni a seguito di una consultazione pubblica che
ha coinvolto le varie categorie interessate.
Il Regolamento risponde all’esigenza di assicurare, in sede di definizione
amministrativa delle controversie davanti all’Autorità ed ai Corecom,
parità di trattamento agli utenti che subiscono un medesimo disservizio,
prevedendo peraltro un’adeguata diversificazione degli importi da riconoscere
a titolo di indennizzo a seconda della gravità dell’inadempimento
contrattuale riscontrato.
Fino ad oggi, infatti, gli indennizzi applicati in sede di definizione erano basati
su quelli determinati autonomamente dai singoli operatori nelle proprie Carte
dei servizi, con la conseguenza che l’indennizzo riconosciuto per lo stesso
disservizio poteva essere differente a seconda.dell'operatore coinvolto e che,
in alcuni casi, la somma riconosciuta risultasse inadeguata rispetto al pregiudizio
subito dall’utente.
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Le nuove norme, invece, introducono
- in relazione a diverse fattispecie di disservizio - un criterio minimo di calcolo
da applicare per la determinazione dell’indennizzo dovuto, qualora lo stesso
non venga riconosciuto direttamente dall’operatore.
L’introduzione di una misura compensativa è, peraltro, prevista anche
in relazione a disservizi, quali omessa o ritardata portabilità del numero,
perdita della numerazione, attivazione di profili tariffari non richiesti e omessa
o errata indicazione negli elenchi telefonici, generalmente non previsti dalle
Carte dei servizi degli operatori.
Il Regolamento, sempre nell’ottica di assicurare maggiore tutela alle ragioni
dei consumatori, introduce per talune tipologie di disservizio, quali il ritardo
nell’attivazione dei servizi richiesti e l’ingiustificata sospensione
o cessazione amministrativa dei servizi, l’obbligo di corresponsione dell'indennizzo
in maniera automatica, mediante accredito nella prima fattura utile, a seguito
della semplice segnalazione del disservizio da parte dell’utente.
Le misure di compensazione automatica saranno efficaci a partire dal primo gennaio
2012, mentre le altre previsioni entreranno in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale.
E’ previsto, infine, un onere informativo a carico degli operatori i quali,
entro un congruo periodo di tempo, sono tenuti ad informare gli utenti, aggiornando
le condizioni contrattuali e i propri siti web, sui disservizi che danno diritto
alla corresponsione degli indennizzi automatici e sulle modalità per richiedere
gli indennizzi non automatici.
Di seguito è riportata una tabella esemplificativa delle misure di indennizzo
introdotte dal regolamento per ciascuna fattispecie di disservizio:
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