Garante
a Wind Tre: basta telemarketing indesiderato
Vietato il trattamento dei dati senza consenso
22 giugno 2018 –
Wind Tre dovrà
rivedere le procedure, “ereditate” da H3G in seguito alla fusione
aziendale, con le quali gestisce telefonate ed sms promozionali, al fine di interrompere
i contatti commerciali indesiderati. Non potrà inoltre utilizzare,
per finalità di marketing, i dati personali di quanti non
abbiano espresso un libero e valido consenso per tale trattamento. Questa la decisione
adottata dal Garante al termine delle ispezioni avviate muovendo dalle numerose
segnalazioni di utenti che protestavano per il disturbo arrecato dalla rete commerciale
della società [doc. web n. 8995285].
- Gli accertamenti - avviati nel 2016 con la collaborazione della Guardia di finanza
- hanno confermato la presenza di molteplici violazioni, tra cui la ricezione
di contatti commerciali in tempi successivi rispetto all’esercizio del diritto
di opposizione. A fronte delle lamentele degli utenti, la società spesso
si giustificava facendo riferimento a non meglio precisati disguidi tecnici.
- Sono emerse gravi carenze anche nella modalità con cui la compagnia
telefonica ha costruito la governance, con riguardo ai profili di protezione dei
dati, in particolare per quanto concerne la propria rete commerciale. H3G, pur
essendo il titolare del trattamento dei dati delle persone contattate dai propri
partner, aveva erroneamente qualificato larga parte dei punti vendita come titolari
autonomi. La società non aveva predisposto delle liste di esclusione (le
cosiddette “black list”) volte a prevenire che i propri partner inserissero
nelle campagne promozionali numerazioni di chi si era già opposto al trattamento
dei propri dati per finalità di marketing.
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- Alla luce delle irregolarità
riscontrate, il Garante ha vietato a Wind Tre l’ulteriore trattamento
dei dati personali per finalità di marketing in assenza di un valido,
preventivo consenso espresso dagli utenti. Ha inoltre prescritto l’adozione
di significative misure tecnico-organizzative che garantiscano il pieno rispetto
della normativa privacy, in particolare dei principi di correttezza e di privacy
by design. La compagnia telefonica dovrà quindi creare liste di esclusione
che i partner commerciali dovranno consultare prima di procedere con qualunque
contatto promozionale. Tali liste dovranno essere tempestivamente aggiornate e
condivise su base giornaliera con i partner coinvolti nelle campagne marketing.
Agli utenti che si sono opposti a telefonate ed sms promozionali dovrà
essere comunicato un codice univoco di conferma che possa essere utilizzato in
caso di lamentela. Dovranno comunque essere rimosse tutte le condotte che limitano
o comportano un più oneroso esercizio dei diritti per gli interessati.
L’Autorità ha avviato autonomi procedimenti
sanzionatori per contestare le violazioni amministrative già accertate.