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Agcom: sanzioni per oltre 2 mln a Tim, Vodafone e Wind Tre
Introdotta su contratti prepagati modalità onerosa
di prosecuzione del servizio in caso di credito esaurito
23 gennaio 2020 –
Se l’utente di un contratto prepagato esaurisce il proprio credito e non
effettua una ricarica utile al rinnovo dell’offerta, gli operatori non bloccano
più il traffico in uscita ma lo rendono disponibile
pur in assenza di una volontà espressa dall’utente medesimo, addebitando
un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente,
fruiscono dei servizi voce, SMS e dati. Il costo del traffico erogato viene poi
detratto dalla successiva ricarica.
Questo il contenuto della modifica contrattuale che il Consiglio dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto in contrasto con la normativa
di settore, comminando 696 mila euro di multa ciascuno alle società
TIM, Vodafone e Wind Tre.
L’Autorità ha ritenuto che la condotta degli operatori non possa
configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione
dell’art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è
necessaria l’accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia
di un diritto di recesso dal contratto senza costi.
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- Come verificato dall’Autorità
nel corso di un’approfondita istruttoria avviata lo scorso mese di luglio,
gli operatori non si sono limitati, infatti, a modificare le originarie condizioni
del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in
quanto tale, doveva essere accettato dagli utenti. La condotta menzionata è
risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/CONS,
che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel
caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla
soltanto dopo aver ricevuto un’espressa manifestazione di volontà
da parte dei clienti.
- L’Autorità ha altresì accertato la violazione da parte dei
tre operatori degli obblighi in materia di trasparenza delle informative rese
in occasione di alcune variazioni delle condizioni economiche di offerte di rete
mobile. Nel caso di WindTre, è stata sanzionata anche l’introduzione
di un costo associato alla navigazione internet illimitata a 128Kb allorché
sia stato esaurito il bundle dati associato all’offerta sottoscritta.
- Con la decisione assunta,
l’Autorità si pone in sintonia con quanto affermato in relazione
allo jus variandi dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8024/2019,
per il quale: “l’art. 70, comma 4, del Codice,
non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del
contratto, dovendosi riconoscere in via ermeneutica due tipologie di limiti: in
primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione
di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti
delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione
del preesistente rapporto obbligatorio.”
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