Garante
privacy: no spam ai possessori di carte fedeltà
L'Autorità impone a una catena commerciale misure
a tutela dei consumatori
24 luglio 2019 –
Non è lecito
l'invio di comunicazioni commerciali ai possessori di tessere fedeltà che
non abbiano espresso uno specifico e libero consenso all'uso dei propri dati a
fini di marketing. E'
quanto ribadito dal Garante Privacy in un provvedimento con cui ha imposto
a un'importante catena di negozi una serie di misure per garantire il rispetto
delle misure poste a tutela della privacy dei consumatori.
- Il provvedimento è
stato adottato in seguito alle violazioni segnalate da alcuni clienti e confermate
da un'ispezione svolta dall'Autorità con l'ausilio del Nucleo speciale
privacy della Guardia di Finanza, prima dell'applicazione del nuovo Regolamento
UE sulla protezione dei dati personali (Gdpr), al termine della quale la stessa
Guardia di Finanzia aveva provveduto a contestare direttamente in loco una sanzione
amministrativa.
- I clienti si erano
lamentati per la continua e indesiderata ricezione in posta elettronica di offerte
commerciali da parte dell'azienda di cui possedevano una carta fedeltà.
Gli interessati avevano, peraltro, chiesto più volte alla società,
sia telefonicamente, sia tramite procedure automatizzate, di cancellare il proprio
indirizzo dalla mailing list pubblicitaria, ma senza ottenere alcun risultato.
- Nel corso dell'istruttoria
avviata dal Garante, l'impresa si è giustificata affermando di non essere
stata in grado di bloccare l'invio di e-mail pubblicitarie per problemi connessi
alle sue banche dati – contenenti dati di oltre dieci milioni di clienti
- che, in quel periodo, erano in fase di migrazione verso un'unica piattaforma.
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- Dall'ispezione
sono emersi ulteriori problemi relativi alla gestione dei dati personali dei clienti.
E' stato in particolare accertato che il consenso al trattamento dei dati per
l'invio di comunicazioni commerciali - acquisito attraverso i vecchi moduli di
adesione al programma fedeltà - non poteva essere ritenuto valido, poiché
i clienti erano costretti a rilasciarlo per poter ottenere iservizi proposti con
la carta fedeltà. Inoltre, il sistema informativo della società
non era in grado di tracciare e gestire adeguatamente le richieste di esercizio
dei diritti degli interessati, in particolare quello di opposizione al trattamento
per finalità di marketing, e di interrompere, di conseguenza l'invio di
spam.
- Nel suo provvedimento,
il Garante ha quindi prescritto misure per mettersi in regola con le nuove disposizioni
in materia di protezione dei dati personali e, esercitando per la prima volta
i nuovi poteri correttivi offerti dal Gdpr, ha “ammonito” la società
a non utilizzare più, per finalità di marketing, i dati personali
degli interessati, raccolti mediante i moduli relativi alla fidelity card contestata.
Ha inoltre vietato l'utilizzo, per gli stessi fini, dei dati di qualunque interessato,
in assenza di un comprovato consenso, libero e specifico.
- Alla società è stato ingiunto, infine,
di implementare misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la corretta
gestione dei diritti degli interessati, assicurando anche il tracciamento puntuale
delle richieste ricevute dalla clientela, e così poter comprovare il rispetto
(accountability) degli adempimenti privacy.