Garante
Privacy: no all'uso numeri di telefono 'pescati' in rete
Contattati senza il consenso informato dei destinatari
25 febbraio 2017 –
No al telemarketing
con i numeri di telefono "pescati" in internet e contattati senza il
consenso informato dei destinatari. Il principio è stato ribadito dal Garante
privacy che
ha vietato a una società l'uso delle utenze telefoniche reperite on line
a fini promozionali [doc. web n. 5986406].
Dagli accertamenti,
svolti, dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale privacy
della Guardia di finanza, è emerso che la società, attiva nell'offerta
di servizi in Internet (costruzione e gestione di siti web, posizionamento nei
motori di ricerca, vendita di spazi pubblicitari e attività di social media
marketing), per acquisire nuovi clienti e promuovere i propri prodotti contattava
telefonicamente le utenze reperite in rete, in genere numeri di telefono di liberi
professionisti e imprese individuali presenti nell'area "contatti" dei
siti. Un trattamento non in linea con la disciplina di protezione dei dati personali
perché effettuato senza aver prima acquisito il consenso informato dei
destinatari e in violazione del principio di finalità.
Pubblicità
La
circostanza, infatti, che i numeri di telefono presenti in Internet siano liberamente
conoscibili da chiunque, non significa che possano essere legittimamente usati
per finalità (come il marketing) diverse da quelle per cui sono
stati pubblicati on line.
Il Garante inoltre, ha vietato alla società l'uso dei dati per finalità
promozionali, in particolare tramite l'invio automatizzato di e-mail, di quanti
richiedevano i preventivi sui servizi resi grazie a un form disponibile sul sito.
Nel modello, che ora la società dovrà modificare, il potenziale
cliente poteva selezionare solo un'unica casella sia per finalità contrattuali
sia per il trattamento di dati per fini pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi
via mail.
Pur prendendo atto della dichiarazione della società di non aver svolto
attività promozionali, il Garante ha ritenuto illecita la raccolta effettuata
mediante il form. Tra i clienti che non hanno potuto manifestare il libero e specifico
consenso per l'invio di comunicazioni automatizzate promozionali, oltre a imprese
individuali e liberi professionisti, vi erano anche numerose persone giuridiche,
che in base all'art. 130 del Codice, continuano ad essere tutelate riguardo alle
comunicazioni promozionali automatizzate (e-mail, telefonate, sms).
L'Autorità si è riservata di valutare l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal Codice per le violazioni rilevate.