Garante 
Privacy: no all'uso numeri di telefono 'pescati' in rete
 Contattati senza il consenso informato dei destinatari
  
 25 febbraio 2017 – 
  No al telemarketing 
con i numeri di telefono "pescati" in internet e contattati senza il 
consenso informato dei destinatari. Il principio è stato ribadito dal Garante 
privacy  che 
ha vietato a una società l'uso delle utenze telefoniche reperite on line 
a fini promozionali [doc. web n. 5986406].
che 
ha vietato a una società l'uso delle utenze telefoniche reperite on line 
a fini promozionali [doc. web n. 5986406].
Dagli accertamenti, 
svolti, dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale privacy 
della Guardia di finanza, è emerso che la società, attiva nell'offerta 
di servizi in Internet (costruzione e gestione di siti web, posizionamento nei 
motori di ricerca, vendita di spazi pubblicitari e attività di social media 
marketing), per acquisire nuovi clienti e promuovere i propri prodotti contattava 
telefonicamente le utenze reperite in rete, in genere numeri di telefono di liberi 
professionisti e imprese individuali presenti nell'area "contatti" dei 
siti. Un trattamento non in linea con la disciplina di protezione dei dati personali 
perché effettuato senza aver prima acquisito il consenso informato dei 
destinatari e in violazione del principio di finalità.
 
   
Pubblicità
La 
circostanza, infatti, che i numeri di telefono presenti in Internet siano liberamente 
conoscibili da chiunque, non significa che possano essere legittimamente usati 
per finalità (come il marketing) diverse da quelle per cui sono 
stati pubblicati on line.
Il Garante inoltre, ha vietato alla società l'uso dei dati per finalità 
promozionali, in particolare tramite l'invio automatizzato di e-mail, di quanti 
richiedevano i preventivi sui servizi resi grazie a un form disponibile sul sito. 
Nel modello, che ora la società dovrà modificare, il potenziale 
cliente poteva selezionare solo un'unica casella sia per finalità contrattuali 
sia per il trattamento di dati per fini pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi 
via mail.
Pur prendendo atto della dichiarazione della società di non aver svolto 
attività promozionali, il Garante ha ritenuto illecita la raccolta effettuata 
mediante il form. Tra i clienti che non hanno potuto manifestare il libero e specifico 
consenso per l'invio di comunicazioni automatizzate promozionali, oltre a imprese 
individuali e liberi professionisti, vi erano anche numerose persone giuridiche, 
che in base all'art. 130 del Codice, continuano ad essere tutelate riguardo alle 
comunicazioni promozionali automatizzate (e-mail, telefonate, sms).
L'Autorità si è riservata di valutare l'applicazione 
delle sanzioni amministrative previste dal Codice per le violazioni rilevate.