Garante
Privacy: no allo spam, ok ad offerte commerciali 'amiche' dei consumatori
Le Linee guida del Garante privacy contro le offerte commerciali
indesideratei
26 luglio 2013 –
Offerte commerciali a utenti di social network o di servizi di messaggistica come
Skype e WhatsApp solo con il loro consenso; no a e-mail e sms indesiderati; maggiori
controlli da parte di chi commissiona le campagne promozionali; misure semplificate
per le promozioni delle imprese che rispettano le regole. Il Garante vara le nuove
"Linee
guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam"
per combattere il marketing selvaggio e favorire pratiche commerciali "amiche"
di utenti e consumatori.
Il provvedimento generale (in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) definisce
un primo quadro unitario di misure e accorgimenti utili sia alle imprese che vogliono
avviare campagne per pubblicizzare prodotti e servizi, sia a quanti desiderano
difendersi dall'invadenza di chi utilizza senza il loro consenso recapiti e informazioni
personali per tempestarli di pubblicità. Una particolare attenzione è
stata posta dall'Autorità sulle nuove frontiere dello spamming - come quello
diffuso sui social network (il cosiddetto social spam) o tramite alcune pratiche
di "marketing virale" o "marketing mirato" - che possono comportare
modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli
interessati.
Pubblicità
Queste
in sintesi le principali regole contenute nelle Linee guida.
Offerte commerciali e spam
- Invio di offerte commerciali solo con il consenso preventivo. Per poter
inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati
(telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima
acquisito il consenso dei destinatari (cosiddetto opt-in). Tale consenso deve
essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.
- Maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing. Chi commissiona campagne
promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti
o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino
spam.
- Consenso per l'uso dei dati presenti su Internet e social network. E' necessario
lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli
utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla
loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più
diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Il fatto che i dati siano
accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare
comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing
"virale" o "mirato".
- "Passaparola" senza consenso. Non è necessario il consenso
per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale
(il cosiddetto "passaparola").
Semplificazioni per le aziende in regola
- E-mail promozionali ai propri clienti. Ok all'invio di messaggi promozionali,
tramite e-mail, ai propri clienti su beni o servizi analoghi a quelli già
acquistati (cosiddetto soft spam).
- Promozioni per "fan" di marchi o aziende. Una impresa o società
può inviare offerte commerciali ai propri "follower" sui social
network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evinca chiaramente
l'interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio,
il prodotto o il servizio offerto.
- Consenso unico valido per diverse attività. Basta un unico consenso per
tutte le attività di marketing (come l'invio di materiale pubblicitario
o lo svolgimento di ricerche di mercato); il consenso prestato per l'invio di
comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (come e-mail o
sms) copre anche quelle effettuate tramite posta cartacea o con telefonate tramite
operatore. Le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti
per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire
un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi indicati nell'apposita informativa
fornita all'interessato.
Tutele e sanzioni contro lo spam
- Tutele per i singoli utenti. Le persone che ricevono spam possono presentare
segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante e comunque esercitare tutti i diritti
previsti dal Codice privacy, inclusa la richiesta di sanzioni contro chi invia
messaggi indesiderati (nei casi più gravi possono arrivare fino a circa
500.000 euro).
- Tutele per le società. Le "persone giuridiche", pur non potendo
più chiedere l'intervento formale del Garante per la privacy, possono comunque
comunicare eventuali violazioni. Hanno invece la possibilità di rivolgersi
all'Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.
Contestualmente alle Linee guida, allo scopo di semplificare ulteriormente
gli adempimenti in materia di marketing diretto, il Garante ha adottato anche
un apposito provvedimento
generale [doc. web n. 2543820] sul consenso al trattamento dei dati
personali, sempre in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.