ADUC - Associazione
per i Diritti degli Utenti e Consumatori
Credito residuo: Tar conferma obbligo restituzione
Modificato solo il
termine di 45 giorni per adempiere
28 febbraio 2008 - E'
incongruo il termine di 45 giorni assegnato dall'Autorita' per le tlc agli operatori
telefonici per restituire agli utenti il credito residuo, vale a dire il credito
telefonico che va restituito ai clienti che decidono di recedere dal contratto
o di cambiare gestore. Lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza con cui
ha accolto in parte i ricorsi presentati da Telecom e Wind per contestare la delibera
dell'Autorita' sul credito residuo.
Telecom e Wind avevano chiesto l'annullamento della delibera con cui il 2 agosto
2007 l'Autorita' per le comunicazioni, sulla base di quanto stabilito dal decreto
Bersani sulle liberalizzazioni, ha diffidato gli operatori telefonici ad adempiere,
entro 45 giorni, "all'obbligo di restituzione del credito residuo in
caso di recesso e a quello di portabilita' dello stesso credito in caso di trasferimento
dell'utenza presso un altro operatore".
In particolare le societa' contestavano il termine assegnato dalla diffida, ritenuto
non congruo rispetto agli adempimenti necessari a farvi fronte. La III sezione
Ter del tribunale, presieduta da Italo Riggio, ha accolto tale rilievo affermando
che il termine in questione e' "certamente incongruo rispetto ai numerosi
adempimenti che gli operatori sono chiamati ad effettuare". Secondo
i giudici "l'Autorita' non poteva, senza incorrere nel rischio di palese
contraddizione, imporre un termine, quale che fosse la sua ampiezza, dopo che
con il suo comportamento pregresso si era dimostrata giustamente convinta della
necessita' di una regolamentazione concordata tra gli operatori quale presupposto
per eventuali successivi interventi sanzionatori da parte sua e per evitare possibili
contenziosi".
Il collegio ha invece respinto la richiesta di annullare la delibera nella parte
in cui dispone la restituzione del credito residuo, ritenendo di "non
potere condividere l'ulteriore assunto di parte ricorrente secondo cui il decreto
Bersani ha inteso disciplinare il diritto di recesso dell'utente ma non anche
la restituzione del credito residuo".
Secondo i giudici, il comportamento imprenditoriale di Telecom e Wind contrasta
con tale tesi, visto che entrambe gia' "riconoscono al proprio cliente
il credito residuo ma invece che restituirlo materialmente o trasferirlo, su richiesta,
ad altro operatore si dichiarano disponibili a riversarlo su altra propria card
dello stesso cliente o di altro intestatario". "Ma allora
- conclude il collegio - delle, due l'una: o il credito residuo non e' configurabile,
e allora non puo' essere neanche trasferito su altra card dello stesso operatore,
o il credito esiste" e allora "e' naturale configurare il diritto del
cliente a ritornarne nella piena disponibilita'".
Ambienti dell'Autorita' fanno presente che il Tar del Lazio conferma l'interpretazione
estensiva a favore degli utenti posta a base della diffida inviata dall'Agcom
agli operatori di telefonia mobile in tema di restituzione e portabilita' credito
residuo delle tessere telefoniche previsto dalla Legge Bersani.
Tale legge ha stabilito per gli operatori il divieto di prevedere limiti temporali
massimi per l'utilizzo del traffico acquistato e la possibilita' per gli utenti
di recedere liberamente, in maniera sostanzialmente gratuita, con le sole spese
sostenute dagli operatori.
L'Autorita', sin dall'entrata in vigore della legge, ha evidenziato come questo
implicasse il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo in denaro
ovvero alla sua portabilita' tra i vari operatori: infatti, se non e' possibile
prevedere limiti temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato dagli utenti,
ne' addossare spese per il recesso, e' evidente che gli utenti alla fine del rapporto
con gli operatori mobili devono ottenere la restituzione del credito residuo sulla
loro tessera telefonica; in piu', in caso di number portability, hanno diritto
a che tale credito sia trasferito verso il nuovo operatore.
Il Tar del Lazio con la sua sentenza ha accolto in pieno la decisione dell'Autorita',
rigettando il ricorso degli operatori secondo cui l'interpretazione estensiva
dell'Autorita' sarebbe stata contraria alla legge. L'unico punto del ricorso degli
operatori che e' stato accolto dal Tar riguarda la brevita' del termine (45 giorni)
che l'Autorita' aveva indicato per adempiere agli obblighi di legge.