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AGCM: sanzione a Iliad per pratiche commerciali ingannevoli
Secondo l’Autorità l’operatore ha pubblicizzato
alcune offerte di telefonia mobile omettendo o fornendo con poca chiarezza informazioni
sulle condizioni indispensabili per usufruire della tecnologia 5G
29 marzo 2022 –
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso
un’istruttoria nei confronti di Iliad Italia S.r.l. irrogando alla società
una sanzione di 1.200.000 euro per l’omissione e/o la formulazione
ingannevole di informazioni essenziali sulle offerte
di telefonia mobile - che includono servizi con tecnologia 5G - e per la formulazione
ingannevole di un messaggio promozionale relativo ad una di queste offerte.
- L’Autorità
ha accertato che Iliad, violando gli articoli 21 e 22 del Codice del
Consumo, ha pubblicizzato alcune offerte di telefonia mobile, enfatizzandone
la compatibilità con la più recente tecnologia 5G (laddove inclusa)
ma omettendo totalmente o fornendo in modo poco chiaro l’informazione sulle
condizioni indispensabili per usufruire di tale tecnologia, quali la verifica
della copertura territoriale della rete 5G di Iliad e il possesso di un dispositivo
compatibile con la specifica tecnologia 5G supportata dalla rete dell’operatore.
- Tali comunicazioni
promozionali sono risultate, dunque, non idonee a far comprendere al consumatore
che, per poter usufruire della rete di quinta generazione inclusa nelle offerte
promosse da Iliad, fosse necessario essere sotto la copertura geografica della
rete 5G di tale operatore e che fosse indispensabile possedere un dispositivo
abilitato a questa specifica rete. Infatti uno smartphone, anche abilitato in
generale al 5G, non può assicurare la fruizione della rete 5G di Iliad,
laddove non sia compreso tra gli apparati abilitati alla navigazione su tale rete.
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- Inoltre,
l’Antitrust ha accertato che Iliad ha utilizzato il claim “100
giga, minuti e sms illimitati in Italia e Europa” in un sms inviato
ai propri ex clienti per promuovere l’offerta “Flash 100 5G”.
Il testo di questo messaggio è stato ritenuto dall’Autorità
idoneo ad indurre in errore il consumatore sul contenuto dell’offerta, poiché
egli poteva ritenere che i 100 GB inclusi nell’offerta fossero tutti utilizzabili
per il traffico in Europa mentre in realtà, in caso di connessione da altri
Paesi europei, il traffico incluso nell’offerta era di soli 6 GB.
- Testo
del provvedimento |
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