Agcom:
linee guida riconoscimento credito residuo
Linee guida esplicative per l'attività di vigilanza
in applicazione dell'art. 1 della legge 40/2007 (legge Bersani)
29 giugno 2007 –
Riconoscimento del credito residuo e sua trasferibilità; specifiche
tutele in caso di recesso per gli utenti dei servizi di telefonia, di reti televisive
e di comunicazioni elettroniche.
Sono questi i più importanti principi contenuti nelle Linee
guida esplicative adottate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione della legge 40/2007 (legge
Bersani).
In relazione al riconoscimento del cosiddetto “credito residuo”, la
legge prevede che gli operatori non possano stabilire un limite temporale massimo
per l’utilizzo del traffico o del servizio acquistati.
Pertanto le linee guida confermano inequivocabilmente il diritto degli
utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilità
in caso di passaggio ad altro operatore con portabilità del numero telefonico.
L’attività di vigilanza sarà esplicata per garantire pienamente
il diritto di recesso e di trasferimento delle utenze. Gli Uffici dell’Agcom
chiederanno agli operatori di dimostrare dettagliatamente che le spese per il
recesso e per il trasferimento, ove sussistenti, siano riconducibili esclusivamente
ad attività strettamente necessarie per l’attuazione della richiesta
inoltrata dall’utente.
La facoltà di recesso (con l’eventuale trasferimento delle utenze
telefoniche) può essere esercitata dall’utente in qualunque momento,
con un preavviso massimo di soli 30 giorni.
Un’apposita Unità di vigilanza dell’Agcom, coordinata dalla
Direzione Tutela dei Consumatori, vigilerà sull’applicazione delle
disposizioni della legge Bersani.