Garante
Privacy: limiti al telemarketing su professionista
L'offerta commerciale deve essere strettamente funzionale
all'attività del professionista
30 novembre
2011 – I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati
per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso
dell'interessato o
se presenta offerte strettamente attinenti l'attività svolta dal professionista
contattato. Lo ha chiarito il Garante privacy che ha vietato ad una società
di utilizzare per scopi promozionali i dati personali di un avvocato che si era
lamentato di essere stato disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia
destinati all'utenza business.
Nella richiesta all'Autorità,
il legale evidenziava come la presenza dei propri dati personali e, quindi, anche
del proprio recapito telefonico nell'albo degli avvocati, anche in versione on
line, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun consenso a ricevere
telefonate promozionali. Al fine di non essere più disturbato, l'utente
si era anche iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni.
La società si è difesa affermando che i servizi di telefonia business
proposti riguardavano l'attività professionale dell'utente e che si trattava
pertanto di un utilizzo perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale
on line consultabile da chiunque. Dai riscontri del Garante è invece emerso
che l'offerta commerciale era generica e non "direttamente funzionale"
alla professione forense, non giustificando così l'eventuale esonero dall'acquisizione
del consenso.
Nel dichiarare illecito
il trattamento di dati effettuato dalla società, il Garante ha ribadito
che i dati personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro,
elenco o albo consultabile da chiunque - non possono essere usati per finalità
di telemarketing non strettamente attinenti l'attività lavorativa della
persona contattata, senza che sia stato preventivamente acquisito il suo consenso.
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L'Autorità ha inoltre
ricordato che tutte le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing
i numeri contenuti in elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che
gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni e non
abbiano quindi in tal modo espresso la propria contrarietà a ricevere telefonate
pubblicitarie.