Antitrust:
multa a Vodafone per riduzione offerte da 30 a 28gg
Sanzioni per un totale di 1.000.000 euro per aver adottato
pratiche commerciali scorrette
30 dicembre 2016 –
L’Autorità
garante della concorrenza e del mercato ha irrogato a Vodafone sanzioni
per un totale di 1.000.000 euro per aver adottato pratiche commerciali
scorrette nell’ambito di due manovre di riduzione da 30 a 28 giorni
del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile e fissa. Le
pratiche sono state poste in essere nei confronti di specifici target di utenti:
da un lato, i sottoscrittori di offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento
abbinate alla vendita a rate di prodotti ; dall’altro, i clienti di opzioni
per la telefonia fissa rispetto alle quali è prevista una facilitazione
sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è
previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato.
L’Autorità ha accertato la scorrettezza delle condotte consistenti
nell’aver modificato il periodo di rinnovo delle opzioni voce mobili
abbinate alla vendita a rate di prodotti (smartphone, tablet ecc.) e delle
opzioni della telefonia fissa caratterizzate dalla rateizzazione del costo
di attivazione e, in alcuni casi, da un corrispettivo per recesso anticipato,
prevedendo nel caso di esercizio del diritto di recesso l’addebito immediato
delle rate residue del prodotto (offerte mobili ricaricabili) o del costo di attivazione
(offerte telefonia fissa) nonché l’eventuale corrispettivo per il
recesso anticipato (offerte mobili in abbonamento e offerta fissa Dual Pay).
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L’Autorità
ha rilevato che l’imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni
del periodo di rinnovo ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti.
Le pratiche sono state dunque ritenute aggressive in quanto idonee a
limitare la libertà di scelta rispetto all’esercizio del diritto
di recesso dal contratto da parte di quei consumatori che non intendevano accettare
le modifiche predisposte unilateralmente dalla società – diritto
riconosciuto dalle norme di settore quale specifica tutela per il cliente a fronte
di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente.
Peraltro, nel settore della telefonia mobile, la modifica del periodo di rinnovo
è stata realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che,
considerati nel loro complesso, limitavano la possibilità di poter reperire
sul mercato offerte diverse e così incidevano sulla decisione dei clienti
circa l’esercizio o meno del relativo diritto di recesso.
Testo
del provvedimento contro Vodafone (PS10497)