|
Telecom Italia: attivazione e
subentro linea telefonica
Dal
20 novembre 2008
- Telecom
Italia: attivazione e subentro linea telefonica
Telecom Italia informa
che, a partire dal 20 novembre 2008, sono state rese operative
le modifiche introdotte nelle Condizioni Generali di Abbonamento a seguito degli
impegni assunti da Telecom Italia ed accettati dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ad Agosto 2008, in relazione alle nuove richieste
di attivazione della linea telefonica e di subentro.
- In relazione agli impegni
assunti da Telecom Italia nell’ambito del procedimento istruttorio
Antitrust A398 su morosità pregresse, l’attivazione di una nuova
linea potrà essere subordinata al pagamento dei Conti Telecom Italia insoluti
se la richiesta è presentata da un soggetto con morosità pendenti
vs. Telecom Italia.
- Per le richieste di
subentro viene chiarito maggiormente che sono in carico al cliente subentrante
tutti i crediti e gli eventuali debiti derivanti dal rapporto contrattuale comprese
pertanto le morosità pregresse se presenti.
Pubblicità
- Novità
articoli "Condizioni Generali di Abbonamento"
Nuova formulazione
degli articoli delle Condizioni Generali di Abbonamento interessati dalla modifica:
Articolo 5 - Nuove
attivazioni del Servizio nel caso di Cliente con morosità pendenti
Nel caso di nuova richiesta
di abbonamento da parte di Cliente moroso, Telecom Italia può subordinare
il perfezionamento del nuovo abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute.
Articolo 24 - Subentro
1. Il cambiamento della
persona fisica o giuridica, impresa, ente o associazione, a cui l’abbonamento
è intestato è soggetto al pagamento dell'indennità di subentro.
L'indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione a titolo
universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi
dello stesso nucleo familiare.
2. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione
della denominazione o della ragione sociale o di cambio del titolare di impresa.
3. Il subentrante, in qualità di cessionario del contratto di abbonamento,
assume la medesima posizione giuridica del precedente intestatario, succedendo
in tutti i crediti ed accollandosi tutti i debiti derivanti dal rapporto contrattuale,
ivi inclusi eventuali debiti inerenti a prestazioni già eseguite.
Articolo 25 - Trasloco (comma 4)
4. In caso di morosità
del Cliente, Telecom Italia non effettuerà il trasloco fino a quando il
Cliente stesso non avrà provveduto a sanare la morosità pendente,
come previsto nel precedente articolo 5.
- Forum
dedicato a Telecom Italia
Pagina Telecom Italia
|
|
Pubblicità
|