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Condizioni "Portale 3", le risposte di 3
15-03-2005
- Condizioni
"Portale 3", le risposte di 3
15 marzo 2005 - Come preannunciato pubblichiamo la posizione del
Gestore 3 in merito al problema delle nuove
condizioni del "Portale 3" e dei problemi legati al recesso
dei clienti Ricaricabili.
Cose da dire ce ne sarebbero, per ora ci limitiamo a riportare la posizione di
3 (in rosso) senza alcun commento!!
- Nuove
Condizioni tariffarie "Portale 3"
Dal 16 marzo 2005 entrano in vigore le nuove condizioni del Portale 3 che, a parte
qualche variazione di costo dei singoli servizi, si caratterizzano per l'introduzione
di un costo fisso di accesso all'Home Page (attualmente gratuito) di 9 €cent
per singola connessione. Tale modifica comporterà, ad esempio, che
controllare il proprio credito residuo attraverso il Portale sarà a pagamento
e costerà ben 9 €cent.
Risposta 3:
- 3
precisa che è possibile continuare a controllare gratuitamente il proprio
credito residuo attraverso il Portale. A tal fine, è sufficiente selezionare
il link relativo alla pagina "133 risponde" tra i "preferiti",
ad accesso diretto (voce "Browser" del menu). In tal caso, non passando
attraverso la Home Page, non viene addebitato alcun costo.
- Il
colmo delle "future variazioni" (vecchi clienti)
Per tutti i clienti
attivati entro luglio 2004, oltre al repricing del portale, il gestore 3 ci segnala
che "....a partire dalla presente comunicazione, le future variazioni
verranno comunicate solo tramite Sms".
I clienti attivati prima di luglio 2004, che sono venuti a conoscenza delle
nuove condizioni con un SMS, si renderanno conto immediatamente dell'assurdità
della comunicazione.
Il gestore 3 pretende di modificare le regole di accettazione di nuove variazioni
(facendo valere anche un semplice Sms) inviando esso stesso un SMS.
Tale comunicazione ci sembra semplicemente una barzelletta priva di alcun valore
legale. (...)
In attesa di un chiarimento da parte di 3 ci chiediamo:
- Per i vecchi clienti le novità che saranno introdotte dal 16 marzo 2005
sono state comunicate nei modi previsti dalle "Condizioni generali di Contratto?
- Se i modi non sono stati rispettati, è corretto affermare che dal 16/03
tutti gli addebiti per gli accessi al Portale 3 con le nuove tariffe potranno
essere contestati per errata tariffazione con richiesta di rimborso?
Risposta 3:
- Ai
sensi dell'art. 70 D.Lgs. 259/03, la comunicazione della modifica di condizioni
contrattuali alla clientela non è subordinata ad una forma determinata
per la sua validità. Questo articolo stabilisce infatti che "gli abbonati
hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della
notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati
devono essere informati con adeguato preavviso, non inferiore ad un mese, di tali
eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere
dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni."
Le Condizioni Generali del Contratto, sottoscritte a partire da luglio 2004,
regolano in modo analogo la comunicazione al cliente (cfr. artt. 22.2 e 24), con
l'ulteriore specificazione che tale comunicazione da parte di 3 potrà aver
luogo " tramite lettera o telefax o telegramma o SMS o MMS ovvero tramite
posta elettronica".
Ai clienti che hanno sottoscritto le CGC, prima del luglio 2004, la modifica
di queste ultime è stata comunicata via email, direttamente all'indirizzo
mail fornito da 3 a tutti i clienti ("ascoltabile" anche attraverso
il 4333 tramite un sistema di text to speech), oltre che per SMS, strumento strutturalmente
analogo alla posta elettronica prevista dall'art. 24 delle condizioni generali
di abbonamento, in particolare quando SMS e email vengono ricevuti su un cellulare.
Se il cliente non esercita la facoltà di recedere dal contratto, si intendono
accettate tutte le modifiche contrattuali proposte da 3, compresa la possibilità,
per il futuro, di comunicare ulteriori eventuali modifiche via SMS. Per completezza
la modifica è stata comunicata anche su sito, stampa quotidiana e, per
i post-pagati, annunci in bolletta.
- Recesso
"Carte Ricaricabili"
Altro punto da chiarire è la possibilità di recesso prevista per
i clienti 3 che non dovessero accettare le nuove condizioni. Nella stessa e-mail
correttamente viene data l'informazione del recesso tamite raccomandata a.r. da
inviare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione delle variazioni.
Ciò che non viene adeguatamente specificato è la possibilità
di recedere da parte dei clienti Ricaricabili ottenendo la restituzione del credito
residuo.
- Il Servizio Clienti 133, tra l'altro, nega questa possibilità con l'assurda
e incredibile giustificazione che la Carta Ricariabile non è un Contratto!!!
- Anche per questo punto aspettiamo una posizione chiarificatrice, perchè
ci sembra veramente impossibile e fuori da ogni logica che 3 voglia "trattenere"
il credito residuo dei Clienti Ricaricabili che (nel pieno rispetto delle Condizioni
Generali di contratto) volessero recedere dal rapporto con 3.
Risposta 3:
- 3
ha più volte sollevato, in passato, il problema della trasferibilità
del credito residuo, chiedendo che questo principio fosse recepito, in condizioni
di reciprocità e in coerenza con quanto previsto all'art. 8.2 delle CGC,
nel caso della richiesta del servizio di portabilità del numero e negli
altri casi di recesso. Come è noto, il punto controverso riguarda l'applicazione
dell’art. 1264 c.c. , relativo alla fattispecie giuridica della cessione
di credito, a queste fattispecie. Per 3 la somma ancora disponibile sulla ricaricaribile
è un “credito residuo di denaro” e non un “ debito di
servizio telefonico ", come viene concepito dagli altri operatori. Fino ad
ora, però, abbiamo sempre constatato l'indisponibilità da parte
degli altri operatori a riconoscere al l'operatore "ricevente" l'importo
che residua dopo il passaggio del cliente e pertanto al momento non esistono accordi
interoperatore ai quali "3" possa aderire in condizione di reciprocità.
Sull'argomento,
3 ha chiesto all'AGCOM di voler avviare tutte le azioni necessarie finalizzate
al raggiungimento di un accordo tra gestori di telefonia mobile sul tema in oggetto.
Una volta che sia stata chiarita l'interpretazione in merito alla natura del credito
residuo a seguito della richiesta del servizio di portabilità del numero,
la stessa interpretazione deve essere applicata agli scenari analoghi, tra
i quali la gestione del credito residuo in seguito al recesso del cliente che
detenga carte prepagate e che non accetti la proposta di modifiche contrattuali.
In assenza di una determinazione espressa dell'AGCOM, 3 precisa che il credito
che residua in favore del cliente in caso di cessazione del rapporto contrattuale
per servizi di telecomunicazione prepagati (ad esempio a seguito di recesso),
viene regolato in analogia a quanto previsto all'art. 5.4 delle CGC; in particolare
3 , così come tutti gli altri operatori, non rimborserà il Credito
Residuo e l’eventuale credito residuo potrà essere trasferito su
altro prodotto "3".
- Sblocco
dei terminali in caso di recesso a seguito di modifica delle Condizioni di Contratto
Risposta 3:
- Il cliente 3 che, a seguito modifica delle Condizioni
di Contratto, decida di recedere dal rapporto con 3 (senza pagamento di penali
per recesso anticipato) e che disponga di un telefono operator lock, ha la possibilità
di richiedere lo sblocco a pagamento del videofonino anche se non sono decorsi
i 12 mesi normalmente previsti per lo sblocco dell'operator lock.
In tal caso, la richiesta viene gestita in analogia alla procedura già
esistente per lo sblocco dell'operator lock, ad un prezzo maggiorato e pari a
250 €. Si sottolinea che lo sblocco anticipato è possibile solo nel
caso di recesso a seguito modifica delle Condizioni di Contratto.
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