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H3G: un lettore contesta la "legittimità delle rimodulazioni"
4
settembre 2007
- H3G:
un lettore contesta la "legittimità delle rimodulazioni"
4 settembre 2007 - Riportiamo di seguito l'interessante email che un lettore ha
inviato ad H3G, a seguito delle note rimodulazioni in vigore dal 1 settembre 2007.
L'analisi proposta dal lettore appare completa in tutti gli aspetti normativi
della questione e solleva molti dubbi sul comportamento di H3G.
- Importante, a nostro avviso, è il passaggio dove si denuncia la colpevole
disinformazione sul trattamento del credito residuo e la restituzione dello stesso
in caso di recesso. Tale comportamento lesivo del diritto del cliente ad essere
informato per poter al meglio avvalersi del diritto del recesso ci porta a sostenere
che, una volta accertata la mancata informazione da parte di H3G sulla possibilità
di recedere ottenendo la restituzione del credito residuo, l'intera rimodulazione
dovrebbe venire contestata e annullata in toto dall'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, con conseguente sanzione nei confronti di H3G per le violazioni
commesse.
- Argomenti per contestare che in caso di recesso il
credito residuo debba essere restituito al cliente ci sembra proprio che non ce
ne siano .... e, se poi, la difesa del gestore H3G si dovesse basare sulla definizione
di Credito Residuo, allora la soluzione è molto semplice: nelle "Condizioni
generali di contratto relative ai servizi di comunicazione UMTS di 3" valide
per la quasi totalità dei piani rimodulati, è la stessa H3G che
nell'art. 2 ("Definizioni") definisce il Credito Residuo come il "credito
che residua, in favore del Cliente, in caso di cessazione del rapporto contrattuale
per servizi di telecomunicazione prepagati." ... più semplice di così!!
- Email
lettore
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Original Message -----
To: info@cellularitalia.com
Sent: Monday, September 03, 2007 10:37 AM
Subject: H3G – Contestazione legittimità cambio piano tariffario
da “Super Tua” a “Super Tua 2007” - Liquidazione credito
residuo e sblocco terminale (Operator e USIM Lock)
Spettabile Società Tre - H3G,
innanzitutto, ribadisco che contesto il metodo di notifica del cambio di piano
tariffario da “Super Tua” a “Super Tua 2007”
adottato da H3G, poiché la comunicazione via SMS, anche ove prevista dal
contratto, è vessatoria secondo l'art 1264 c.c., nonché lesiva del
diritto all’informazione degli utenti, di cui alla delibera dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni n.179/03/CSP art.4 (http://www.agcom.it/provv/d_179_03_CSP.htm#04),
e quindi nulla.
La stessa variazione dei piani tariffari in oggetto, peggiorativa per l’utente
con un aumento di oltre il 20% dei costi delle chiamate voce in uscita e una diminuzione
di oltre il 50% delle autoricariche in entrata (www.tre.it/assets/download/SUPERTUA.pdf),
determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
e configura un vero e proprio stravolgimento contrattuale, modificandone interamente
la natura, ed è pertanto da ritenersi altresì vessatoria ai sensi
dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
– “Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229” (http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm).
Inoltre, contesto altresì la sostanziale scorrettezza delle informazioni
sinora fornite in merito al diritto del cliente al recesso senza penali in seguito
alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali all'atto della notifica
di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali, come previsto dalle vigenti
disposizioni di legge. A tale proposito, non posso esimermi dal manifestare il
mio stupore e il mio sconcerto per il protrarsi della condotta lesiva
posta in essere dal Gestore nei confronti dell’utenza, per la continua
reticenza e mancanza di chiarezza nelle proprie comunicazioni, che ogni volta
si riscontrano alquanto lacunose e/o contraddittorie.
In particolare, stante l’ambiguità delle comunicazioni in merito
al credito residuo e all’autoricarica, contenute ancora nell’ultimo
messaggio ricevuto il 28/08/07 dal Servizio Clienti H3G, come risposta alle mie
precise e reiterate richieste di fornire risposte puntuali, complete e inequivocabili
(vedasi la mia precedente E-mail del 27/08/07), al fine di evitare qualsiasi possibilità
di dubbio o d’interpretazione erronea, pare opportuno replicare quanto segue.
In merito all’affermazione che “può essere trasferito il
credito residuo da lei acquistato attraverso ricariche e al netto di bonus omaggio
previsti o comunque associati a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica”
si evidenzia che il credito residuo derivante da autoricarica nel
piano “Super Tua” è totalmente equiparato al credito derivante
da ricarica, non essendo evidenziata da H3G alcuna restrizione alla restituzione
ai sensi dell’art. 2 comma 2 della delibera n. 7/02/CIR (http://www.agcom.it/provv/d_07_02_CIR.htm#02),
che stabilisce che “in caso di offerte promozionali ed altre forme equivalenti,
i gestori di servizi mobili e personali evidenziano le eventuali restrizioni alla
restituzione del credito accumulato in virtù dell’offerta stessa".
Lo stesso gestore H3G, quando eroga l’autoricarica maturata nel mese precedente,
l’accorpa di fatto al credito prepagato e, quindi, non solo dal punto di
vista giuridico, ma anche dal punto di vista tecnico e amministrativo, H3G è
il primo a non fare alcuna distinzione tra i due tipi di credito. Sia tramite
la fonia, al numero di servizio 4330, sia visitando il Sito Internet www.tre.it,
infatti, viene riportato il "Credito Residuo" (ai sensi generali
di contratto) chiaramente comprensivo del credito autoricaricato. Si noti, al
riguardo, che da H3G l'autoricarica non è mai stata dichiarata come bonus
(non esistono comunicazioni in merito) ed, essendo credito elargito alla clientela
da H3G in base a norme contrattuali, è quindi a tutti gli effetti da considerarsi
equiparato al credito acquistato.
Per maggior precisione, la distinzione di cui alla delibera 7/02/CIR, che impone
agli operatori di dichiarare e separare, oltre che comunicare all'utenza, in modo
chiaro il credito normale (acquistato o equiparato) da quello promozionale, è
stata introdotta dal Gestore solo per i nuovi piani (quali Super 0, Super
5 e Super 10). Nel vecchio piano “Super Tua”, invece, H3G somma
le autoricariche al credito standard (quello acquistato, per intenderci) mentre
i crediti bonus sono indicati ascoltando la fonia del numero breve 4330, all’opzione
1 (altri crediti). Pertanto, la deduzione logica è che H3G considera le
autoricariche credito standard e, ai sensi della legge 40/2007, è pertanto
tenuta al rimborso in contanti, o su richiesta dell'utente, al trasferimento su
altre SIM di H3G o di altri operatori, se esistono accordi con questi ultimi.
A ben vedere il meccanismo dell’autoricarica, si evince che i piani che
la prevedono sono delle tariffe e non delle promozioni. Nella fattispecie, il
piano tariffario “Super Tua” prevede che il traffico voce in uscita
sia tariffato a Euro 0,10 al minuto, a minuti anticipati per intero, più
lo scatto alla risposta di Euro 0,15. Per il traffico in entrata, invece, il piano
prevede Euro 0,10 di autoricarica per ogni minuto intero di traffico voce ricevuto
dalla rete fissa nazionale e dalla rete di altri operatori mobili nazionali diversi
da H3G.
Pertanto, per ricevere l'autoricarica, il traffico in entrata deve provenire,
in ogni caso, da gestori differenti da H3G. L’utente che ha generato quel
traffico lo paga al proprio gestore che, a sua volta, paga la (cospicua) terminazione
a H3G; quest'ultimo, infine, in virtù delle condizioni contrattuali stipulate
all'atto della sottoscrizione del piano tariffario con il proprio cliente, carica
il credito principale della USIM dell’utente H3G, in base al proprio traffico
maturato nel mese solare precedente, con una carica (denominata autoricarica)
mensile.
Ciò dimostra inequivocabilmente che, in effetti, la stessa autoricarica
è già stato interamente pagata ad H3G con il traffico che l’ha
originata. Non è pertanto ammissibile l’ipotesi, sostenuta nel messaggio
del 28/08/08 dal Servizio Clienti di H3G, che l’autoricarica sia in qualche
modo assimilabile a “bonus omaggio previsti o comunque associati a promozioni,
opzioni” che, viceversa, darebbero luogo a traffico regalato dal Gestore.
Se ne deduce, pertanto, che qualora il Gestore andasse ad intaccare il credito
acquistato e/o accumulato per effetto di autoricarica in un momento cronologicamente
anteriore alla entrata in vigore delle nuove condizioni tariffarie, apporterebbe
modifiche con effetto retroattivo, dando luogo, tra l’altro, ad un ingiustificato
arricchimento senza causa (ex artt. 2041 e 2042 c.c.).
Infine, per fugare ogni eventuale residua incertezza interpretativa, ricordo che
il sopra menzionato Codice del Consumo all'art. 35, comma 2 stabilisce che
"In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più
favorevole al consumatore" (http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm).
Come già osservato in precedenza, il ritardo nel procedere allo sblocco
del terminale di mia proprietà (disattivazione Operator e USIM Lock, richiesti
via fax sin dal 26/07/07 con l’apposito modulo predisposto dalla stessa
H3G, scaricabile dal Sito Internet al
seguente link) e le continue tergiversazioni nel fornire le informazioni
sul trattamento del credito residuo configurano un danno all’utente, disincentivandolo
a porre fine al rapporto contrattuale, per quanto non più voluto e, di
fronte alla prospettiva di perdere il credito residuo, tendono quindi a prolungare
nel tempo la durata del rapporto stesso, contro la propria reale volontà,
fino all’esaurimento del credito medesimo.
Tutto ciò impedisce, de facto, l’esercizio del diritto di
recesso e la concorrenza fra gli operatori, come la stessa Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni ha evidenziato nella sua delibera n. 416/07/CONS
del 02/08/07 (pubblicata in data 08/08/07 sul Sito Internet al link http://www.agcom.it/provv/d_416_07_CONS.htm),
in riferimento alle finalità pro-concorrenziali sancite dal combinato disposto
dei commi 1 e 3 dell’art.1 decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito
con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
Tanto premesso, stante il mancato rispetto delle leggi vigenti, allo stato attuale,
sino a che non sarò messo nelle condizioni di poter esercitare il diritto
di recesso senza dover corrispondere a H3G alcuna somma a titolo di penale e/o
"costo sostenuto dall'operatore”, ritengo inesigibili le rimodulazioni
tariffarie poste in essere dall’operatore H3G, così come formulate
ed esposte.
Riservandomi la facoltà di chiedere la disattivazione o la portabilità
verso altro gestore, non appena sarò grado di conoscere quali siano gli
esatti termini per ottenere la liquidazione del credito residuo nella sua interezza,
come già esposto, ribadisco la richiesta di indicarmi le modalità
tramite le quali posso comunicare gli estremi del mio conto corrente e/o l'indirizzo
al quale inviare un assegno circolare non trasferibile.
Pertanto, con l’auspicio di voler pervenire ad una rapida soluzione alle
difficoltà ingenerate dalle inopinate scelte di politica commerciale da
parte di H3G a danno della propria clientela, invito la spettabile Società
H3G a leggere con maggior attenzione tali precise richieste, così come
sono state formulate.
In caso di perdurante inosservanza, se cioè H3G non si renderà adempiente
alle disposizioni di legge nei tempi brevi, come dovuto, Vi informo sin d’ora
che procederò legalmente sia in sede civile che, eventualmente, penale,
al fine di tutelare i miei interessi ed ottenere un risarcimento di tutti i danni
economici, morali e di ogni altro genere cagionati.
A.G.
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