Agcom:
su tariffe roaming atto d'indirizzo per i gestori tlc
Relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all’interno dell’Unione, come previsto dal Regolamento (UE)
n. 2015/2120
8 giugno 2016 –
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, oltre alla diffida nei
confronti dei gestori TIM e WIND,
ritenuta necessaria l’individuazione
di criteri a presidio degli interessi dei consumatori ha emanato un atto
di indirizzo al fine di agevolare una piena ed uniforme applicazione
delle disposizioni del Regolamento roaming nel periodo transitorio (30 aprile
2016 – 14 giugno 2017).
Tale atto, a cui tutti i gestori dovranno obbligatoriamente attenersi, prevede:
Art.1 - Obblighi dei fornitori nel periodo transitorio
1. I fornitori di servizi roaming regolamentati sono tenuti, nei termini di cui
in premessa, a dare immediata esecuzione alle disposizioni di cui agli
articoli 6-sexies, 6-septies e 14 del Regolamento (UE) n. 2012/531 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012, così come modificato dal regolamento
n. 2015/2120, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili
all’interno dell’Unione.
Pubblicità
Art.2 - Regolamentazione
del prezzo di roaming al dettaglio
1. I fornitori di servizi roaming al dettaglio garantiscono all’utente l'applicazione
di una tariffa base che prevede che gli eventuali sovrapprezzi rispetto
alla tariffa nazionale - applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming
regolamentate, per l’invio di SMS in roaming regolamentati e per servizi
di dati in roaming regolamentati - non superino le tariffe massime all’ingrosso
previste rispettivamente all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo
9, paragrafo 1, e all’articolo 12, paragrafo 1 del Regolamento 531/2012.
(Il
valore del sovrapprezzo massimo applicabile corrisponde, per ciascun servizio,
ai valori dei wholesale caps, che sono attualmente pari a 5 centesimi al minuto
per chiamate in uscita, 2 centesimi per SMS e 5 centesimi per MB. I prezzi si
intendono IVA esclusa).
2. La tariffa base di roaming al dettaglio di cui al comma precedente,
pari alla somma del prezzo al dettaglio nazionale e degli eventuali sovrapprezzi
applicati per l’effettuazione di chiamate in roaming regolamentate, per
l’invio di SMS in roaming regolamentati o per servizi di dati in roaming
regolamentati non può superare l’importo, rispettivamente, di
0,19 EUR al minuto, 0,06 EUR per
SMS e 0,20 EUR per megabyte utilizzato.
3. In caso di offerta nazionale a pacchetto
a tariffa fissa al traffico consumato in roaming all'interno del pacchetto si
applicherà il primo sovrapprezzo di cui al comma 1 e il relativo tetto
massimo di cui al comma 2.
Art.3 - Tutela del consumatore e trasparenza
1. L'offerta di servizi roaming al dettaglio a tariffa fissa periodica può
essere alternativa alla tariffa base di cui all'art. 2 ma non può costituire
l'unico piano tariffario disponibile per i consumatori.
2. Il consumatore deve aderire espressamente all'offerta alternativa tramite
esplicito consenso. In caso di non adesione si applica automaticamente la
tariffa base (di salvaguardia) a tutte le offerte in vigore.
3. I fornitori di servizi di roaming al dettaglio sono tenuti a fornire ai consumatori
informazioni esaurienti e complete sulla tariffa base e sulle tariffe alternative
offerte al momento della sottoscrizione dell'abbonamento.
4. I fornitori di servizi di roaming al dettaglio forniscono tempestiva informativa
ai propri clienti in roaming che si recano in un Paese dell'UE sulle tariffe
applicabili (base e alternative); aggiornano senza indebito ritardo
i propri clienti in roaming sulle tariffe applicabili ad ogni variazione delle
stesse; inviano a intervalli ragionevoli un richiamo a tutti i clienti che abbiano
optato per tariffe diverse dalle nuove offerte.
5. Il cliente deve essere pienamente informato circa la possibilità
di poter recedere senza oneri e in qualsiasi momento da un'offerta alternativa
a favore di quella base o di un'eventuale altra offerta alternativa.
Art.4 - Disposizioni finali
1. L’Autorità, nell’ambito della propria competenza, uniformerà
la propria attività di vigilanza in materia al rispetto delle norme e dei
princìpi richiamati.
- Testo
Completo "Delibera n. 224/16/CONS" (da sito AGCOM)