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Agcom: sanzionati gestori Tlc per fatturazione a 28 giorniTim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb sono stati sanzionati 
con il massimo di legge per il mancato rispetto dell'obbligo della cadenza mensile 
della fatturazione
 
 
 21 dicembre 2017 – 
Nella sua riunione, il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni,
  presieduto 
da Angelo Marcello Cardani, ha deliberato – su proposta del relatore Francesco 
Posteraro – di irrogare agli operatori, TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, 
la sanzione massima prevista dalla legge per la mancata osservanza della 
 propria delibera in 
materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, relativamente 
alla telefonia fissa e alle offerte convergenti fisso-mobile. L’Autorità ha nel contempo emanato apposite linee guida (riportate 
sotto) concernenti la propria attività di vigilanza dell’attuazione, 
da parte degli operatori, delle disposizioni, recate nella suddetta materia, dal 
decreto legge n.148 del 2017.
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 Linee Guida - 
Allegato alla Del. 495/17/CONS
 LINEE GUIDA SULL’ATTIVITA’ VIGILANZA DA PARTE DELL’AUTORITA’ 
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DALL’ARTICOLO 
19-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 
DALLA LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172
 
 - Le presenti Linee Guida hanno la funzione di fornire al mercato indicazioni 
in ordine all’espletamento, da parte dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, dell’attività di vigilanza a seguito dell’entrata 
in vigore delle previsioni introdotte dall’articolo 19-quinquiesdecies del 
decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 
4 dicembre 2017, n. 172 e, precisamente, nella parte in cui introduce i commi 
da 1-bis a 1-quinquies nell’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
 1. Sulla locuzione “base mensile”.
 - L’articolo 19-quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, 
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è intervenuto 
a modificare l’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito 
con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, introducendo, al comma 1-bis, 
l’obbligo per gli operatori di prevedere la cadenza di rinnovo delle offerte 
e della fatturazione dei servizi, a esclusione di quelli promozionali a carattere 
temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su “base 
mensile” o di multipli del mese.
 - Al riguardo, l’Autorità ritiene che la cadenza su base mensile, 
di cui all’art. 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 7 del 2007, faccia 
riferimento al mese “solare” ovvero, per quanto concerne i 
contratti prepagati, ad una dodicesima parte dell’anno solare.
 - Tale conclusione, oltre a corrispondere al dato testuale, appare l’unica 
coerente con la ratio della legge, ossia fornire agli utenti un criterio certo 
e inequivocabile in ordine alle tempistiche della cadenza di rinnovo delle offerte 
e della fatturazione.
 
 2. Sull’esercizio dello ius variandi previsto da art.70, comma 4 del 
d.l.vo 259/2003
 - In occasione del ripristino della cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione 
dei servizi su base mensile o multipli del mese, in ossequio a quanto previsto 
dal nuovo comma 1-bis, articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito 
con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, gli operatori potrebbero decidere 
di modificare anche altri elementi dell’offerta, ivi inclusi i profili tariffari.
 - In tal caso, si precisa che una eventuale variazione del prezzo dei servizi 
e/o dei rinnovi delle offerte costituisce esercizio dello ius variandi di cui 
all’art. 70, comma 4, del d. l.vo 259/2003 e fa sorgere, dunque, in capo 
agli utenti il diritto a essere informati con adeguato preavviso, non inferiore 
a trenta giorni, in merito alle suddette modifiche nonché in ordine alla 
possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali né 
costi di disattivazione.
 
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