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Fonte: UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Tim Card sospese: risposta di Telecom, replica UNC

26 aprile 2006 - Riportiamo di seguito la risposta di Telecom Italia all''Unione Nazionale Consumatori e la conseguente replica dell'UNC sulla questione delle TIM Card sospese con profilo Autoricarica 190 e/o con attiva l'offerta Tutto Relax.
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TELECOM ITALIA
Operations
Affari Regolamentari
Supporto Regolatorio
Il Responsabile

Spett. le
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Via Duilio, 13
00192 ROMA

Alla c. att.ne Dott. Massimiliano Dona

OGGETTO: Riscontro Vs. nota - Diffida ex art .140,comma 5, Codice del consumo.

Con riferimento alle Vs. note del 21 marzo e del successivo 24 marzo u.s. in ordine all'offerta Tutto Relax di Telecom Italia, nello specifico, cogliamo l'occasione per informarVi innanzitutto che i provvedimenti di sospensione da Voi lamentati sono stati adottati dall' Azienda, in via cautelativa ed in coerenza con le vigenti previsioni normative e contrattuali, nei confronti di alcune SIM Card con profilo ricaricabile Tutto Relax e Autoricarica 190 che avevano evidenziato consistenti anomalie di utilizzo nell'invio di SMS.
Tali provvedimenti che hanno interessato il blocco delle SIM Card (rendendo comunque sempre possibili le chiamate verso i numeri di emergenza) si sono resi necessari in considerazione degli elevati volumi di SMS (anche diverse migliaia al giorno) inviati in modo sequenziale e con modalità incompatibili con l'uso "manuale" del terminale o con l'invio automatico verso liste di distribuzione (tipo mailing list) e le utenze interessate sono tuttora oggetto di analisi "antifrode".
Al riguardo, cogliamo l'occasione per evidenziarVi anche come gli interventi di sospensione siano stati assunti anche con il fine di evitare congestioni della rete mobile dell'azienda tali da poter impedire il regolare accesso al servizio da parte della clientela.
Per quanto sopra, stante il fondato sospetto di presunta frode ai danni dell'Azienda perpetrata tramite un meccanismo "vizioso" di autoricarica che, di fatto, concretizza un utilizzo improprio del servizio, l'Azienda ha quindi precauzionalmente ritenuto di adottare, in via "cautelativa", provvedimenti di autotutela degli interessi aziendali nelle more delle analisi tuttora in corso.
AI riguardo, infatti, va ricordato che tale utilizzo improprio del servizio configura una violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Inoltre, sotto il profilo meramente contrattuale, non è consentito agli utenti l'utilizzo "improprio" del servizio intendendo con tale accezione un utilizzo "difforme" da quanto previsto dalle Condizioni generali di abbonamento e dal Regolamento d'uso delle Tim Card ("lI cliente è tenuto ad utilizzare il servizio esclusivamente per uso personale ed unicamente mediante apparato radiomobile, ossia mediante un telefono cellulare mobile, portatile o veicolare, da utilizzare esclusivamente in mobilità. E' vietato, pertanto, un utilizzo del Servizio che ne alteri le caratteristiche ...").
Da ultimo, desideriamo segnalare che le azioni di "autotutela" sono anche previste dalle Condizioni generali di abbonamento laddove si legittima il diritto dell' Azienda stessa di ricorrere a tale provvedimento "ogni qualvolta vi sia fondato sospetto di una qualsiasi attività illecita o fraudolenta posta in essere in suo danno".
Per quanto riguarda, poi, il sito, Vi informiamo che sullo stesso non è più presente alcuna informativa pubblicitaria relativa alla proroga dell'offerta Tutto Relax sino al 30 aprile p.v. in linea con fa sospensione delle attività di commercializzazione di tale profilo.
Con l'auspicio di aver fornito gli opportuni chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

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UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Roma, il 14 aprile 2006

Raccomandata A.R.

TELECOM ITALIA
Via di Val Cannuta, 182
00166 ROMA

Gentili Signori,
faccio seguito alla Vostra del 7 aprile 2006 i cui contenuti meritano di essere contestati perché infondati sia alla luce delle vigenti previsioni normative che di quelle contrattuali (senza che la presente abbia valore di prorogare i termini della diffida ex art. 140 comma 5, Codice del consumo, già intimati).
Non si comprende, infatti, il senso di un blocco cautelativo delle SIM CARD per "sospetto di presunta frode ai danni dell'Azienda": quand'anche fosse dimostrato un meccanismo vizioso di autoricarica esso non può certamente definirsi "utilizzo improprio del servizio". E' citato, infatti, un "Regolamento d'uso delle TIM card" senza specificare come tali norme sarebbero state messe a conoscenza della clientela. Vi ricordo che la legge prevede la sanzione della nullità, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice del consumo, per le clausole che prevedono l'adesione del consumatore a condizioni che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
In ogni caso riteniamo un grave abuso il "blocco" delle SIM sia in entrata che in uscita (circostanza che sta arrecando grave danno all'immagine di alcuni nostri associati) e dunque Vi invitiamo a riattivare le utenze bloccate, quanto meno per la ricezione delle chiamate in entrata.
Semplicemente privo di alcun senso, infine, è il riferimento da Voi fatto all'autotutela, non ritenendosi, nello specifico sussistere alcuna ipotesi di "attività illecita o fraudolenta" commessa in danno di codesta Azienda. Sul punto, Vi invitiamo comunque a comunicare senza indugio gli esiti delle analisi da Voi svolte ed i tempi previsti per le riattivazioni.
Mi sembra risibile -in ultimo- il richiamo da Voi operato alla "violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto" che codesta Società intende addebitare agli utenti. Come Vi è noto è la stessa azienda a commercializzare i dispositivi necessari all'uso delle SIM card per mezzo di personal computers. Ben più gravi mi sembrano le censure di correttezza che gli utenti potrebbero muovere all'azienda.

In attesa del dovuto, sollecito riscontro, si inviano cordiali saluti

Massimiliano Dona

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