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Agcom: diffida a TIM per rimodulazione illegittima 'TIM Prime'


28 marzo 2016 – Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Angelo Marcello Cardani, relatore Antonio Preto, ha approvato un provvedimento di diffida nei confronti dell’operatore TIM con riferimento alla manovra di rimodulazione dei profili base di telefonia mobile, che avrebbe comportato – se attuata – un aggravio di oltre 2 euro al mese per milioni di utenti del servizio.
In particolare, tramite una compagna di comunicazione avviata il 22 febbraio scorso, TIM ha presentato l’offerta commerciale ai clienti come una rimodulazione (ex art. 70.4 del Codice delle comunicazioni elettroniche) dei profili tariffari base. I prezzi verrebbero modificati proponendo una direttrice di traffico voce e SMS illimitati verso una numerazione TIM scelta dal cliente al costo di 0,49 euro a settimana a fronte di una serie di vantaggi attivabili su richiesta dei clienti.
A seguito delle segnalazioni ricevute, l’Autorità ha avviato un’istruttoria volta ad accertare la legittimità della manovra. Gli approfondimenti svolti hanno portato a ritenere l’offerta proposta non configurabile come una modifica unilaterale di contratto conforme all’articolo 70, comma 4, del Codice.
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- Infatti, l’attivazione non richiesta di nuovi servizi in cambio di una controprestazione economica non rappresenta una modifica del prezzo o delle caratteristiche dei servizi per i quali l’utente ha fornito il proprio consenso contrattuale, bensì una vera e propria introduzione di prestazioni (e costi) nuovi e mai richiesti dall’utente. L’operatore, in questo caso, trasformerebbe dei profili tariffari base “a consumo” in profili con un addebito settimanale fisso di euro 0,49, a fronte della possibilità di chiamare ed inviare messaggi di testo illimitati al numero TIM “amico” (opzione non concordata tra le parti del contratto).
- In sostanza TIM utilizza illegittimamente la procedura prevista dal Codice delle comunicazioni per l’esercizio dello jus variandi, al fine di attivare nei confronti di un numero rilevantissimo di clienti una nuova offerta con la tecnica dell’opt-out, peraltro incidendo in maniera sostanziale sulla natura dell’offerta base originaria, che cesserebbe di essere “a consumo”, comportando un addebito fisso settimanale. L’addebito del costo settimanale di euro 0,49 si registrerebbe, tra l’altro, a prescindere dalla scelta del “numero amico” da parte del cliente, con il rischio che - a seguito della manovra - l’aggravio di costo a carico degli utenti avvenga senza nessun vantaggio compensativo.
L’Autorità ha, di conseguenza, diffidato la società Telecom Italia S.p.A. a cessare la condotta consistente nell’utilizzo della procedura per l’esercizio dello jus variandi stabilita dall’articolo 70, comma 4, del Codice con riferimento alla manovra di repricing avviata il 22 febbraio 2016, in quanto non conforme alle disposizioni dettate dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di contratti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.
L’Autorità ha deciso, infine, di inviare la documentazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili di competenza in materia di Codice del consumo.




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