Agcom:
diffida a TIM per rimodulazione illegittima 'TIM Prime'
28 marzo 2016 –
Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduto
da Angelo Marcello Cardani, relatore Antonio Preto, ha approvato un provvedimento
di diffida nei confronti dell’operatore
TIM con riferimento alla manovra di rimodulazione
dei profili base di telefonia mobile, che avrebbe comportato –
se attuata – un aggravio di oltre 2 euro al mese per milioni di utenti del
servizio.
In particolare, tramite una compagna di comunicazione avviata il 22 febbraio scorso,
TIM ha presentato l’offerta commerciale ai clienti come una rimodulazione
(ex art. 70.4 del Codice delle comunicazioni elettroniche) dei profili
tariffari base. I prezzi verrebbero modificati proponendo una direttrice di traffico
voce e SMS illimitati verso una numerazione TIM scelta dal cliente al costo di
0,49 euro a settimana a fronte di una serie di vantaggi attivabili su richiesta
dei clienti.
A seguito delle segnalazioni ricevute, l’Autorità ha avviato un’istruttoria
volta ad accertare la legittimità della manovra. Gli approfondimenti svolti
hanno portato a ritenere l’offerta proposta non configurabile come una
modifica unilaterale di contratto conforme all’articolo 70, comma 4,
del Codice.
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Infatti, l’attivazione non richiesta di nuovi servizi in cambio di una controprestazione
economica non rappresenta una modifica del prezzo o delle caratteristiche dei
servizi per i quali l’utente ha fornito il proprio consenso contrattuale,
bensì una vera e propria introduzione di prestazioni (e costi) nuovi e
mai richiesti dall’utente. L’operatore, in questo caso, trasformerebbe
dei profili tariffari base “a consumo” in profili con un addebito
settimanale fisso di euro 0,49, a fronte della possibilità di chiamare
ed inviare messaggi di testo illimitati al numero TIM “amico” (opzione
non concordata tra le parti del contratto).
- In sostanza TIM utilizza illegittimamente la procedura prevista dal Codice
delle comunicazioni per l’esercizio dello jus variandi, al fine di
attivare nei confronti di un numero rilevantissimo di clienti una nuova offerta
con la tecnica dell’opt-out, peraltro incidendo in maniera sostanziale sulla
natura dell’offerta base originaria, che cesserebbe di essere “a consumo”,
comportando un addebito fisso settimanale. L’addebito del costo settimanale
di euro 0,49 si registrerebbe, tra l’altro, a prescindere dalla scelta del
“numero amico” da parte del cliente, con il rischio che - a seguito
della manovra - l’aggravio di costo a carico degli utenti avvenga senza
nessun vantaggio compensativo.
L’Autorità ha, di conseguenza, diffidato la società
Telecom Italia S.p.A. a cessare la condotta consistente nell’utilizzo
della procedura per l’esercizio dello jus variandi stabilita dall’articolo
70, comma 4, del Codice con riferimento alla manovra di repricing avviata il 22
febbraio 2016, in quanto non conforme alle disposizioni dettate dal Codice
delle comunicazioni elettroniche in materia di contratti tra utenti ed operatori
di comunicazioni elettroniche.
L’Autorità ha deciso, infine, di inviare la
documentazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
per i profili di competenza in materia di Codice del consumo.