SEZIONE
III MODIFICHE DEI SERVIZI E NUOVI SERVIZI
ARTICOLO 22 Modifiche dei Servizi
22.1 3 si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche
tecniche dei Servizi nonché le Condizioni Generali di Contratto, la Carta
dei Servizi
ed i regolamenti di servizio, per sopravvenute esigenze tecniche ed organizzative
di carattere generale, quali, a titolo esemplificativo, la
sopravvenuta inadeguatezza della Carta USIM o delle caratteristiche del Servizio,
dandone comunicazione al Cliente ai sensi del successivo art.
24 ed indicandone le specifiche ragioni. Tali modifiche saranno efficaci trascorsi
15 (quindici) giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, della
predetta comunicazione.
22.2 Qualora 3 proponga al Cliente modifiche ai Piani Tariffari
che comportino un aumento dei corrispettivi dovuti dal Cliente stesso o,
comunque, un incremento degli oneri economici previsti a suo carico, il Cliente
potrà recedere dal rapporto inerente il Servizio interessato,
dandone comunicazione a 3 mediante raccomandata a.r., entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente
comma. Trascorso tale termine, le modifiche comunicate si intenderanno accettate
dal Cliente.
22.3 Le modifiche introdotte verranno, altresì, comunicate al Cliente
con un mese di preavviso attraverso le modalità stabilite dal successivo
art. 24 e saranno illustrate e rese note nel sito www.tre.it, anche attraverso
la pubblicazione dei relativi documenti nella versione vigente.
22.4 Il Cliente può chiedere in ogni momento la variazione delle
specifiche tecniche di prestazione dei Servizi. 3, laddove le ritenga
compatibili
con le caratteristiche tecniche dei Servizi e con le proprie esigenze organizzative,
accoglierà le richieste di variazione del Cliente, dandone
comunicazione ai sensi del successivo art. 24.
ARTICOLO 23 Nuovi Servizi
23.1 Qualora 3, nel rispetto della legislazione di settore
e della Licenza di cui al precedente art. 6, proponga al Cliente, mediante posta
elettronica o altre comunicazioni individuali equivalenti: (a) di aderire ad un
nuovo Servizio, che sia regolato dalle Condizioni Generali di Contratto
e che sia gratuito, ed il Cliente non comunichi, con i predetti mezzi, il proprio
rifiuto della proposta entro il termine di 7 (sette) giorni dal suo
ricevimento, il relativo contratto si intenderà concluso; (b) di aderire
ad un nuovo Servizio, che sia regolato dalle Condizioni Generali di Contratto
e che non sia gratuito, il relativo contratto si intenderà concluso nel
momento in cui il Cliente comunichi a 3 la propria accettazione, anche
mediante i predetti mezzi.
23.2 Qualora sia il Cliente, anche su sollecitazione di 3,
a chiedere a questultima, mediante posta elettronica o altre comunicazioni
individuali
equivalenti, ladesione ad un nuovo Servizio, gratuito o meno, che sia regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto, il relativo contratto si
concluderà nel momento in cui 3 comunichi al Cliente la propria
accettazione, anche mediante i predetti mezzi, ovvero attivi il Servizio richiesto.
23.3 Il Cliente, inoltre, anche su sollecitazione di 3, potrà
aderire ad un nuovo Servizio, gratuito o meno, che sia regolato dalle Condizioni
Generali di Contratto, anche attraverso la procedura resa disponibile da 3
sul proprio sito web, nel rispetto della legislazione di settore.
23.4 Per tutte le ipotesi nelle quali, ai sensi dei precedenti commi 23.1,
23.2 e 23.3, si concluda un contratto relativo ad un nuovo Servizio,
il Cliente acconsente comunque, ora per allora, allimmediata attivazione
del Servizio stesso, anche ai fini del d.lgs. n. 185/1999.
23.5 In tutti i casi di cui ai precedenti commi 23.1, 23.2 e 23.3, i nuovi
Servizi saranno regolati dalle Condizioni Generali di Contratto nonché,
salvo diversa previsione, dal regolamento di servizio, dai Piani Tariffari relativi
al Servizio interessato, purché resi conoscibili al Cliente
preventivamente e, in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza,
diverse dalla posta elettronica o equivalenti, per la conclusione
dei relativi contratti, con modalità idonee a consentirne la memorizzazione
sul Terminale o su altro supporto duraturo e la fedele riproduzione.
23.6 Salvo diversa previsione, i contratti conclusi ai sensi dei precedenti
commi 23.1, 23.2 e 23.3 avranno una durata pari alla residua durata
del contratto in oggetto. Alla scadenza, troveranno applicazione le previsioni
di cui ai precedenti artt. 5.2 e 5.3.
SEZIONE IV DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 24 Comunicazioni
24.1 Salvo diversa previsione, tutte le comunicazioni relative al
presente contratto dovranno essere effettuate tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno ovvero tramite posta elettronica. A tal fine, le comunicazioni dirette
a 3 dovranno essere inviate a: C.P. 133 Roma Cinecittà, ovvero
all'indirizzo Servizioclienti@tre.it; le comunicazioni dirette al Cliente, dovranno,
invece, essere inviate al domicilio o allindirizzo di posta elettronica
espressamente indicati dal Cliente.
ARTICOLO 25 Reclami e conciliazione
25.1 - Il Cliente ha il diritto di proporre reclamo in ordine ad ogni aspetto
inerente i Servizi e linosservanza di quanto stabilito nella Carta dei Servizi,
fornendo tutti gli elementi necessari per la valutazione del reclamo stesso.
25.2 In caso di reclamo, salvo particolari esigenze inerenti listruttoria,
3, fornirà risposta motivata entro 90 (novanta) giorni dal
ricevimento del reclamo e, nei casi di particolare complessità, informerà,
entro predetto termine, il Cliente circa lo stato di avanzamento del procedimento
comunicando al medesimo i tempi necessari per la risposta.
25.3 - I reclami relativi alla fatturazione ed al pagamento dovranno essere inviati
da parte del Cliente a 3, via e-mail al Servizioclienti@tre.it o mediante
lettera raccomandata a.r., entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione della
fattura in contestazione, salvo i casi di ritardo nel recapito della fattura opponibili
validamente dal Cliente. 3 comunicherà al Cliente l'esito del
reclamo, per iscritto, entro 90 (novanta) giorni solari dal momento in cui il
reclamo è pervenuto. La bolletta telefonica costituisce fattura e sarà
fatta pervenire al Cliente con almeno 7 (sette) giorni in anticipo rispetto alla
data di scadenza dei pagamenti. Il reclamo non sospende lobbligo del Cliente
di pagare, nei termini stabiliti in fattura, il corrispettivo oggetto di contestazione.
L'applicazione dell'indennità di mora sarà sospesa fino alla comunicazione
al Cliente dell'esito del reclamo. Nelle ipotesi di particolare complessità
dei reclami, 3 informerà il Cliente, entro il predetto termine
di 90 (novanta) giorni, dei tempi necessari per la risposta. Ove non sia riscontrata
la fondatezza del reclamo, il Cliente dovrà pagare entro 10 (dieci) giorni
dalla ricezione della comunicazione della chiusura negativa del reclamo.
25.4 Nel caso in cui il reclamo dovesse ritenersi fondato, 3
compenserà gli importi da essa dovuti con la prima fatturazione utile successiva
allaccertamento, salvo indennizzo come previsto allart. 22 della Carta
dei Servizi. Nel caso il reclamo dovesse ritenersi infondato sarà prevista
a carico del Cliente unindennità di mora che verrà addebitata
nella successiva fattura.
25.5 Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non può proporsi
ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo
obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom del luogo in cui il Cliente ha
la residenza o il domicilio, ai sensi dellart. 1, comma 11 della l. 249/1997
e della Delibera 182/02/CONS dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti
di attuazione.
25.6 La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende
il termine per agire in sede giurisdizionale. Tale termine riprende a decorrere
alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione,
che non può durare più di 30 (trenta) giorni dalla proposizione
dellistanza.
25.7 - In alternativa, il Cliente ha la facoltà di rivolgersi, ove istituito,
ad un collegio di conciliazione composto da un rappresentante di 3,
un rappresentante delle associazioni degli utenti e presieduto da un soggetto
indipendente dalle parti, nonché di esperire un tentativo di conciliazione
dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia
di consumo presso le Camere di Commercio o altri organismi terzi, nel rispetto
dei principi della Raccomandazione 2001/310/CE.
25.8 Le spese inerenti alla procedura di conciliazione saranno sostenute
da 3.
25.9 - In caso di sospensione del servizio, il Cliente - contestualmente alla
proposizione dell'istanza per il tentativo di conciliazione o nel corso della
relativa procedura - può chiedere al Dipartimento Garanzie e Contenzioso
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha predisposto il
regolamento, l'adozione di provvedimenti temporanei, diretti a garantire l'erogazione
del Servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte
dell'organismo di telecomunicazioni, sino al termine della procedura conciliativa.
L'istanza può essere trasmessa anche a mezzo fax e per essere valida deve
indicare le informazioni riguardanti il nome, cognome e la residenza o il domicilio
del Cliente, il numero dell'utenza telefonica, la denominazione e la sede dell'organismo
di telecomunicazioni ed essere corredata da copia dell'istanza di conciliazione
depositata.
25.10 - Qualora il tentativo di conciliazione innanzi ai predetti organi abbia
avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi in caso di soluzione parziale,
le parti congiuntamente, o anche una sola di queste, potranno chiedere all'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni di definire la controversia con atto vincolante,
ai sensi del DPR 318/97, art.18 comma 1, ovvero di rivolgersi all'Autorità
giudiziaria ordinaria.
25.11 - Il deferimento della soluzione della controversia allAutorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni non può essere promosso qualora, per
il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita lAutorità
Giudiziaria. Per la definizione della controversia innanzi allAutorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni è previsto un termine di 90 (novanta)
giorni, riducibile a 60 (sessanta) giorni, a cura del Direttore del Dipartimento
in caso eccezionale e su richiesta motivata.
25.12 - Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, trovano applicazione
le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia e nelle delibere
e provvedimenti delle Autorità competenti.
ARTICOLO 26 Legge applicabile e Foro competente
26.1 - Le Condizioni Generali di Contratto sono regolate dalla legge italiana.
26.2 - Salva l'esistenza di diverso Foro inderogabile per legge, la competenza
giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le
parti in relazione o in conseguenza di contratti regolati dalle Condizioni Generali
di Contratto, e quindi in merito alla loro efficacia, validità, esecuzione,
interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto ai medesimi
inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e di avere, spetterà
esclusivamente al Foro di Milano.
- Cond.
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