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Condizioni generali di contratto relative
ai servizi di comunicazione UMTS di “3”

(fonte: "H3G - "PROPOSTA DI ABBONAMENTO TOP 3")


SEZIONE III – MODIFICHE DEI SERVIZI E NUOVI SERVIZI

ARTICOLO 22 Modifiche dei Servizi
22.1 – “3” si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche dei Servizi nonché le Condizioni Generali di Contratto, la Carta dei Servizi
ed i regolamenti di servizio, per sopravvenute esigenze tecniche ed organizzative di carattere generale, quali, a titolo esemplificativo, la
sopravvenuta inadeguatezza della Carta USIM o delle caratteristiche del Servizio, dandone comunicazione al Cliente ai sensi del successivo art.
24 ed indicandone le specifiche ragioni. Tali modifiche saranno efficaci trascorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, della
predetta comunicazione.
22.2 – Qualora “3” proponga al Cliente modifiche ai Piani Tariffari che comportino un aumento dei corrispettivi dovuti dal Cliente stesso o,
comunque, un incremento degli oneri economici previsti a suo carico, il Cliente potrà recedere dal rapporto inerente il Servizio interessato,
dandone comunicazione a “3” mediante raccomandata a.r., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente
comma. Trascorso tale termine, le modifiche comunicate si intenderanno accettate dal Cliente.
22.3 – Le modifiche introdotte verranno, altresì, comunicate al Cliente con un mese di preavviso attraverso le modalità stabilite dal successivo
art. 24 e saranno illustrate e rese note nel sito www.tre.it, anche attraverso la pubblicazione dei relativi documenti nella versione vigente.
22.4 – Il Cliente può chiedere in ogni momento la variazione delle specifiche tecniche di prestazione dei Servizi. “3”, laddove le ritenga compatibili
con le caratteristiche tecniche dei Servizi e con le proprie esigenze organizzative, accoglierà le richieste di variazione del Cliente, dandone
comunicazione ai sensi del successivo art. 24.

ARTICOLO 23 Nuovi Servizi
23.1 – Qualora “3”, nel rispetto della legislazione di settore e della Licenza di cui al precedente art. 6, proponga al Cliente, mediante posta
elettronica o altre comunicazioni individuali equivalenti: (a) di aderire ad un nuovo Servizio, che sia regolato dalle Condizioni Generali di Contratto
e che sia gratuito, ed il Cliente non comunichi, con i predetti mezzi, il proprio rifiuto della proposta entro il termine di 7 (sette) giorni dal suo
ricevimento, il relativo contratto si intenderà concluso; (b) di aderire ad un nuovo Servizio, che sia regolato dalle Condizioni Generali di Contratto
e che non sia gratuito, il relativo contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Cliente comunichi a “3” la propria accettazione, anche
mediante i predetti mezzi.
23.2 – Qualora sia il Cliente, anche su sollecitazione di “3”, a chiedere a quest’ultima, mediante posta elettronica o altre comunicazioni individuali
equivalenti, l’adesione ad un nuovo Servizio, gratuito o meno, che sia regolato dalle Condizioni Generali di Contratto, il relativo contratto si
concluderà nel momento in cui “3” comunichi al Cliente la propria accettazione, anche mediante i predetti mezzi, ovvero attivi il Servizio richiesto.
23.3 – Il Cliente, inoltre, anche su sollecitazione di “3”, potrà aderire ad un nuovo Servizio, gratuito o meno, che sia regolato dalle Condizioni
Generali di Contratto, anche attraverso la procedura resa disponibile da “3” sul proprio sito web, nel rispetto della legislazione di settore.
23.4 – Per tutte le ipotesi nelle quali, ai sensi dei precedenti commi 23.1, 23.2 e 23.3, si concluda un contratto relativo ad un nuovo Servizio,
il Cliente acconsente comunque, ora per allora, all’immediata attivazione del Servizio stesso, anche ai fini del d.lgs. n. 185/1999.
23.5 – In tutti i casi di cui ai precedenti commi 23.1, 23.2 e 23.3, i nuovi Servizi saranno regolati dalle Condizioni Generali di Contratto nonché,
salvo diversa previsione, dal regolamento di servizio, dai Piani Tariffari relativi al Servizio interessato, purché resi conoscibili al Cliente
preventivamente e, in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, diverse dalla posta elettronica o equivalenti, per la conclusione
dei relativi contratti, con modalità idonee a consentirne la memorizzazione sul Terminale o su altro supporto duraturo e la fedele riproduzione.
23.6 – Salvo diversa previsione, i contratti conclusi ai sensi dei precedenti commi 23.1, 23.2 e 23.3 avranno una durata pari alla residua durata
del contratto in oggetto. Alla scadenza, troveranno applicazione le previsioni di cui ai precedenti artt. 5.2 e 5.3.


SEZIONE IV – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 Comunicazioni
24.1 – Salvo diversa previsione, tutte le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite posta elettronica. A tal fine, le comunicazioni dirette a “3” dovranno essere inviate a: C.P. 133 Roma Cinecittà, ovvero all'indirizzo Servizioclienti@tre.it; le comunicazioni dirette al Cliente, dovranno, invece, essere inviate al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicati dal Cliente.

ARTICOLO 25 Reclami e conciliazione
25.1 - Il Cliente ha il diritto di proporre reclamo in ordine ad ogni aspetto inerente i Servizi e l’inosservanza di quanto stabilito nella Carta dei Servizi, fornendo tutti gli elementi necessari per la valutazione del reclamo stesso.
25.2 – In caso di reclamo, salvo particolari esigenze inerenti l’istruttoria, “3”, fornirà risposta motivata entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del reclamo e, nei casi di particolare complessità, informerà, entro predetto termine, il Cliente circa lo stato di avanzamento del procedimento
comunicando al medesimo i tempi necessari per la risposta.
25.3 - I reclami relativi alla fatturazione ed al pagamento dovranno essere inviati da parte del Cliente a “3”, via e-mail al Servizioclienti@tre.it o mediante lettera raccomandata a.r., entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione della fattura in contestazione, salvo i casi di ritardo nel recapito della fattura opponibili validamente dal Cliente. “3” comunicherà al Cliente l'esito del reclamo, per iscritto, entro 90 (novanta) giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto. La bolletta telefonica costituisce fattura e sarà fatta pervenire al Cliente con almeno 7 (sette) giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti. Il reclamo non sospende l’obbligo del Cliente di pagare, nei termini stabiliti in fattura, il corrispettivo oggetto di contestazione. L'applicazione dell'indennità di mora sarà sospesa fino alla comunicazione al Cliente dell'esito del reclamo. Nelle ipotesi di particolare complessità dei reclami, “3” informerà il Cliente, entro il predetto termine di 90 (novanta) giorni, dei tempi necessari per la risposta. Ove non sia riscontrata la fondatezza del reclamo, il Cliente dovrà pagare entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione della chiusura negativa del reclamo.
25.4 – Nel caso in cui il reclamo dovesse ritenersi fondato, “3” compenserà gli importi da essa dovuti con la prima fatturazione utile successiva all’accertamento, salvo indennizzo come previsto all’art. 22 della Carta dei Servizi. Nel caso il reclamo dovesse ritenersi infondato sarà prevista a carico del Cliente un’indennità di mora che verrà addebitata nella successiva fattura.
25.5 – Per le controversie individuate con i provvedimenti di attuazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Corecom del luogo in cui il Cliente ha la residenza o il domicilio, ai sensi dell’art. 1, comma 11 della l. 249/1997 e della Delibera 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nei limiti e termini e con gli effetti previsti dalla stessa legge e dai provvedimenti di attuazione.
25.6 – La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione sospende il termine per agire in sede giurisdizionale. Tale termine riprende a decorrere alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione, che non può durare più di 30 (trenta) giorni dalla proposizione dell’istanza.
25.7 - In alternativa, il Cliente ha la facoltà di rivolgersi, ove istituito, ad un collegio di conciliazione composto da un rappresentante di “3”, un rappresentante delle associazioni degli utenti e presieduto da un soggetto indipendente dalle parti, nonché di esperire un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo presso le Camere di Commercio o altri organismi terzi, nel rispetto dei principi della Raccomandazione 2001/310/CE.
25.8 – Le spese inerenti alla procedura di conciliazione saranno sostenute da “3”.
25.9 - In caso di sospensione del servizio, il Cliente - contestualmente alla proposizione dell'istanza per il tentativo di conciliazione o nel corso della relativa procedura - può chiedere al Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha predisposto il regolamento, l'adozione di provvedimenti temporanei, diretti a garantire l'erogazione del Servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni, sino al termine della procedura conciliativa. L'istanza può essere trasmessa anche a mezzo fax e per essere valida deve indicare le informazioni riguardanti il nome, cognome e la residenza o il domicilio del Cliente, il numero dell'utenza telefonica, la denominazione e la sede dell'organismo di telecomunicazioni ed essere corredata da copia dell'istanza di conciliazione depositata.
25.10 - Qualora il tentativo di conciliazione innanzi ai predetti organi abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi in caso di soluzione parziale, le parti congiuntamente, o anche una sola di queste, potranno chiedere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di definire la controversia con atto vincolante, ai sensi del DPR 318/97, art.18 comma 1, ovvero di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria.
25.11 - Il deferimento della soluzione della controversia all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non può essere promosso qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Per la definizione della controversia innanzi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è previsto un termine di 90 (novanta) giorni, riducibile a 60 (sessanta) giorni, a cura del Direttore del Dipartimento in caso eccezionale e su richiesta motivata.
25.12 - Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia e nelle delibere e provvedimenti delle Autorità competenti.

ARTICOLO 26 Legge applicabile e Foro competente
26.1 - Le Condizioni Generali di Contratto sono regolate dalla legge italiana.
26.2 - Salva l'esistenza di diverso Foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale a decidere ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione o in conseguenza di contratti regolati dalle Condizioni Generali di Contratto, e quindi in merito alla loro efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto ai medesimi inerente o connesso e di ogni relativa ragione di dare e di avere, spetterà esclusivamente al Foro di Milano.


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